Ordinanza n. 549/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta dell’amministrazione ritenuta lesiva, consistita nell’esposizione a fattori cancerogeni durante il servizio, con domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla patologia tumorale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e futuri in conseguenza del linfoma non-Hodgkin contratto durante il servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco, deducendo la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diretta e vicaria, del Ministero dell’Interno. Ha ricondotto la patologia all’esposizione a fattori inquinanti e cancerogeni durante il servizio e le numerose missioni di soccorso. Nel precedente giudizio davanti al giudice del lavoro, il Tribunale di Verona aveva accertato, sulla base di una CTU, la dipendenza concausale della patologia dal servizio, un danno biologico del 25% e lo status di vittima del dovere, con conseguente riconoscimento dei relativi benefici. Nel presente giudizio, una verificazione medico-legale ha invece stimato il danno biologico permanente nella misura del 19-20%, individuando anche periodi di invalidità temporanea, sofferenza e incidenza sulla capacità lavorativa specifica. Il TAR ha rilevato possibili discrepanze tra tale verificazione e gli accertamenti contenuti nella sentenza del Tribunale di Verona, nonché la necessità di chiarire se la stima del danno biologico comprendesse l’eventuale appesantimento derivante dalla mancata progressione di carriera e dalla perdita della capacità lavorativa. Il Ministero ha inoltre eccepito la compensatio lucri cum damno, chiedendo di scomputare dal risarcimento le somme già percepite o future percepibili dal ricorrente a titolo indennitario, al fine di evitare una duplicazione delle attribuzioni patrimoniali.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda risarcitoria e ha disposto ulteriori incombenti istruttori. Ha ordinato al verificatore di fornire chiarimenti scritti sulle divergenze tra la propria relazione e gli accertamenti medico-legali recepiti dal Tribunale di Verona, precisando la misura del danno biologico permanente e indicando se essa comprenda l’eventuale appesantimento collegato alla mancata progressione di carriera e alla perdita della capacità lavorativa specifica. Il verificatore dovrà inoltre individuare e quantificare il danno non patrimoniale, il danno biologico temporaneo e ogni ulteriore voce di danno non compresa nella decisione del giudice del lavoro, predisponendo una tabella comparativa tra gli importi liquidati in base ai diversi titoli e le somme già corrisposte dall’amministrazione. È stato assegnato il termine di 90 giorni per l’espletamento dell’incarico, con facoltà di avvalersi anche degli uffici INAIL. Al Ministero è stato ordinato di depositare entro 60 giorni una relazione analitica e documentata sulle somme già riconosciute o future, indicandone il titolo giuridico, le voci di danno o indennizzo cui si riferiscono e l’eventuale avvio di procedimenti di revoca, nonché di trasmetterla al verificatore. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 1, commi 563 e 564, l. 266/2005
Richiamato quale fondamento dello status di vittima del dovere già riconosciuto al ricorrente dal giudice del lavoro.
d.P.R. 243/2006
Richiamato insieme alla legge n. 266/2005 quale disciplina dei benefici spettanti alle vittime del dovere.
d.lgs. 38/2000
Richiamato dal verificatore con riferimento alle tabelle INAIL utilizzate per la stima del danno biologico permanente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la quantificazione del danno risarcibile presenta divergenze rispetto ad accertamenti medico-legali già recepiti in una precedente pronuncia giudiziaria, il giudice amministrativo può disporre chiarimenti istruttori specifici, imponendo al verificatore di confrontare le diverse valutazioni e di motivare la quantificazione delle singole componenti del danno.
- Nella liquidazione del danno derivante da patologia dipendente dal servizio, la verifica medico-legale deve distinguere il danno biologico permanente, il danno biologico temporaneo, il danno non patrimoniale e gli eventuali ulteriori pregiudizi connessi alla perdita della capacità lavorativa specifica o alla mancata progressione di carriera, evitando sovrapposizioni tra le diverse voci.
- Ai fini dell’esame dell’eccezione di compensatio lucri cum damno, l’amministrazione che invoca lo scomputo delle somme indennitarie deve fornire una relazione analitica e documentata, indicando per ciascuna attribuzione il titolo giuridico, la relativa voce di danno o indennizzo, le somme già corrisposte o future e l’eventuale sottoposizione a revoca.
- La quantificazione giudiziale del danno risarcibile richiede il confronto tra le somme dovute a titolo risarcitorio e quelle già corrisposte dall’amministrazione per il medesimo fatto lesivo, mediante una ricostruzione distinta dei rispettivi titoli e delle componenti patrimoniali interessate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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