Cassazione Penale, Sentenza n. 14588/2023 del 06/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990 e difetto di motivazione: il ricorrente censura che il G.i.p. abbia disposto l'espulsione senza accertare concretamente la pericolosita sociale, limitandosi a richiamare il reato commesso e i quantitativi di sostanza detenuta, senza verificare stile di vita, disponibilita di un domicilio, radicamento in Italia e altri profili atti a valutare il rischio di recidiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 86 impone l'accertamento della pericolosita sociale ma non vieta che tale accertamento sia basato sugli elementi del fatto; nel caso di specie il G.i.p. ha motivato l'espulsione richiamando i criteri degli artt. 133 e 203 c.p. e, in particolare, i rilevanti quantitativi sequestrati (circa 250 g netti di cocaina e 2 kg di hashish) e la spregiudicatezza nella condotta, con valutazione implicita dell'appartenenza a contesti di narcotraffico. La Corte ha ritenuto tale motivazione adeguata e non contraddittoria, ha confermato anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ma chiarito che esse attengono al profilo personologico e non escludono la pericolosita sociale in prospettiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 86, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Stabilisce l'obbligo di espulsione per lo straniero condannato per taluni reati in materia di stupefacenti; secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità tale obbligo richiede l'accertamento concreto della pericolosità sociale e non puo tradursi in automatismo.
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Prevede i reati relativi al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti; la condanna per tali reati è il presupposto per l'applicazione dell'espulsione ai sensi dell'art. 86, ferma la necessità di valutare la pericolosità sociale.
art. 444 c.p.p.
Norma sul patteggiamento; nel caso il G.i.p. aveva applicato la pena ai sensi di tale disposizione.
art. 133 c.p.
Contiene i criteri per la determinazione della pena e gli elementi per valutare la personalità e la pericolosità sociale dell'imputato; la Corte richiede che l'accertamento della pericolosità venga svolto alla luce di questi elementi e adeguatamente motivato.
art. 203 c.p.
Richiamato come criterio di riferimento unitamente all'art. 133 per la valutazione degli elementi rilevanti nella motivazione dell'espulsione.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze economiche per il ricorso dichiarato inammissibile; nella specie comporta l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale n. 58 del 24/2/1995
Afferma il principio che l'espulsione non puo essere automatica in ragione del solo reato o dello status di straniero: è necessario l'accertamento concreto della pericolosità sociale.
Sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione all'inammissibilità del ricorso e alla valutazione della buona fede del ricorrente nella proposizione del gravame.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez. 6, n. 4210 del 18/1/2022 Okshtuni; Sez. 4, n. 24427 del 20/4/2018 Er Radi)
Confermano che l'accertamento della pericolosità sociale ai fini dell'espulsione deve essere concreto e motivato, valutando gli elementi di cui all'art. 133 c.p.; tuttavia motivazioni basate sui quantitativi di droga e sul collegamento a contesti di narcotraffico possono essere ritenute sufficienti.
Massime di principio
- L'espulsione prevista dall'art. 86 DPR 309/1990 non è automatica: il giudice deve accertare e motivare la pericolosità sociale alla luce degli elementi indicati dall'art. 133 c.p.
- Quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti e la spregiudicatezza nella condotta possono giustificare, se adeguatamente motivati, la conclusione di pericolosità sociale e quindi l'espulsione anche quando siano riconosciute attenuanti generiche.
- Le valutazioni socio-personali (incensuratezza, condotta processuale, condizioni di vita) possono influire sul riconoscimento di circostanze attenuanti, ma non necessariamente escludono la pericolosità sociale futura.
- Per resistere con successo a un provvedimento di espulsione è utile dimostrare elementi concreti di inserimento nel paese, domicilio stabile, legami familiari o sociali radicati e assenza di collegamenti con reti di spaccio.
- La motivazione del giudice deve essere congrua e specifica: richiamare genericamente il reato non basta; è invece valido un ragionamento motivato che colleghi fatti concreti (es. quantitativi e modalità di detenzione) al rischio di reiterazione del reato.
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