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Sentenza

Sentenza n. 2204/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di -OMISSIS- – Sezione Lavoro, n. -OMISSIS- pubblicata il 15/06/2022 RG n. -OMISSIS-, notificata in data 20/09/2022, con formula esecutiva rilasciata il 07/09/2022, non impugnata e costituente giudicato.

Giustizia amministrativa202503204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo, dell'inquadramento nella fascia stipendiale 3-8 anni e la condanna al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario – Sezione Lavoro, non impugnata e notificata al Ministero in forma esecutiva. La sentenza aveva riconosciuto parzialmente il diritto all'anzianità pre-ruolo e al trattamento economico corrispondente alla fascia stipendiale 3-8 anni, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.188,68, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, nonché delle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto, oltre all'ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile senza dimostrare l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto rispettate le condizioni per la proposizione del giudizio di ottemperanza: il titolo era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero in forma esecutiva, non risultava impugnato ed era decorso il termine di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni pubbliche. Poiché il Ministero non ha provato l'adempimento, il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. L'Amministrazione è stata condannata a dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, senza facoltà di delega e senza compenso, con il compito di compiere tutti gli atti necessari al pagamento, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Il giudice ha precisato che nel giudizio di ottemperanza sono liquidabili soltanto le spese successive al giudicato funzionali alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del titolo e all'introduzione del giudizio, mentre non sono recuperabili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, derivando dall'opzione per l'ottemperanza la scelta di non avvalersi dell'esecuzione forzata civile. Tali spese sono state liquidate omnicomprensivamente in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, restando escluse eventuali spese di registrazione del titolo, se dovute e documentate. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; il TAR ha verificato il rispetto delle condizioni per la sua proposizione e ha disposto l'ordine di esecuzione e la nomina del Commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la richiesta di una penalità di mora nell'ambito dell'ottemperanza; la domanda è stata respinta perché il giudice non ha ritenuto equa l'applicazione dell'astreinte nel caso concreto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni per il completamento delle procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È richiamato per affermare che il compenso del Commissario ad acta rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    È richiamato quale base dell'applicazione analogica della regola sull'assenza di autonomo compenso del Commissario ad acta nelle condanne al pagamento di somme di denaro.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Disciplinano l'esecuzione forzata civile; le spese degli atti di precetto non sono state ritenute recuperabili nel giudizio di ottemperanza quando il creditore abbia scelto tale rimedio invece dell'esecuzione civile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando il titolo giudiziale è esecutivo e passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine di centoventi giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un titolo giudiziale definitivo e dell'inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un Commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di ulteriore inadempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, sono recuperabili le spese successive al giudicato che siano funzionali alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del titolo e all'introduzione del giudizio; non sono invece comprese, di regola, le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, se il creditore ha scelto il rimedio dell'ottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento dell'inadempimento, ma deve essere applicata soltanto quando risulti equa e adeguata alle concrete circostanze del caso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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