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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26996/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente reiterative e volte a sollecitare una diversa valutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità. Conseguentemente, ha dato applicazione alle statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5 giugno 2025 che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 391-ter c.p. Le censure investivano: a) l'affermazione di responsabilità penale; b) il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; c) il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze erano dirette, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una lettura alternativa delle risultanze di merito, attività preclusa al giudizio di legittimità; inoltre, i motivi riproponevano questioni già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con argomentazioni ritenute corrette.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    Norma incriminatrice posta a base dell'affermazione di responsabilità confermata in appello; la Cassazione non entra nel merito della sussistenza del reato, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle doglianze sul punto.

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di applicazione della causa di non punibilità è stata esclusa in sede di merito; la Cassazione osserva che la censura sul diniego tendeva a una rivalutazione del merito non consentita.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche erano state negate dal giudice di merito; il motivo di ricorso è stato ritenuto non scrutinabile perché volto a una diversa lettura delle prove e delle valutazioni di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni previste dalla norma, richiamata dalla Corte per le conseguenze processuali dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre doglianze già dedotte in appello e disattese con motivazione giuridicamente corretta.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, quando fondato su apprezzamenti di merito, non può essere censurato in cassazione mediante contestazioni che mirino solo a un diverso apprezzamento fattuale.
  • All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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