Cassazione Penale, Sentenza n. 8095/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/01/2023 con cui il Tribunale di Caltanissetta ha rifiutato di riconoscere il vincolo della continuazione tra reati commessi il 15/03/2017 (violazioni degli artt. 648 e 640 c.p.) e reati anteriori commessi tra il 2002 e il 2006 (tra cui violazioni dell'art. 648 c.p.) già ritenuti in continuazione. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della normativa sulla continuazione, sostenendo che i reati, pur avvenuti in epoche diverse, sarebbero sorretti dallo stesso disegno criminoso, persistente anche oltre eventuali periodi di detenzione, e richiamando indici quali modalita della condotta, abitudini di vita, tipologia dei reati, bene protetto, causale e condizioni di tempo e luogo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la motivazione del Tribunale secondo cui la mera omogeneita delle violazioni non basta a provare un disegno criminoso unitario, mancando modalita operative specifiche e altri elementi indicativi di un'unita di finalita. Ha ritenuto significativo il lungo intervallo temporale (oltre dieci anni) tra i reati gia riconosciuti in continuazione e quelli del 2017, rendendo implausibile una programmazione comune sin dal primo fatto. Il ricorso non ha concretizzato indici pregnanti a sostegno della continuazione e non ha dimostrato che la detenzione abbia interrotto il progetto criminoso; pertanto la Corte ha confermato il diniego del vincolo di continuazione. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 648
Il reato di ricettazione e menzionato tra i fatti contestati; la sua ripetizione costituisce elemento di omogeneita ma non e, da solo, sufficiente a dimostrare la sussistenza del vincolo della continuazione senza ulteriori indicatori
Codice penale, art. 640
Il reato di truffa e indicato tra le violazioni; analogamente, la corrispondenza della fattispecie non sostituisce l'accertamento di un disegno criminoso unitario
Corte di Cassazione, Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017
Principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di indicatori concreti (omogeneita delle violazioni e del bene protetto, contiguita spazio-temporale, modalita della condotta, sistematicita, ecc.) e non puo fondarsi sulla valorizzazione di un solo indice quando i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018
Principio che, in sede esecutiva, la presenza di notevoli lassi temporali e dei frequenti periodi di detenzione puo legittimamente essere valutata come elemento interruttivo del progetto criminoso, giustificando l'esclusione della continuazione
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; usata per motivare il versamento alla Cassa delle Ammende qualora non sussista colpa lieve del ricorrente
Massime di principio
- La continuazione richiede la presenza di indicatori multipli e concreti: omogeneita delle violazioni e del bene giuridico, contiguita spazio-temporale, modalita operative specifiche, sistematicita e pianificazione.
- La mera omogeneita delle fattispecie di reato non e sufficiente per riconoscere la continuazione se non e accompagnata da elementi indicativi di un progetto criminoso unitario.
- Lunga distanza temporale tra reati (es. oltre diversi anni) e frequenti periodi di detenzione sono elementi che possono legittimamente far escludere la continuazione, salvo prove positive e solide del contrario.
- Lo stato di detenzione non interrompe automaticamente un disegno criminoso, ma puo essere valutato dal giudice come indice di interruzione della pianificazione del reato.
- In sede esecutiva il richiedente ha l'onere di concretamente dimostrare, non solo affermare genericamente, la sussistenza degli indici di continuita; argomentazioni generiche o non comprovate sono insufficienti.
- Se il ricorso e manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente puo essere condannato alle spese processuali e a pagare una somma alla Cassa delle Ammende
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