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Sentenza

Sentenza del 03/06/2015 n. 646 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

CONTENZIOSO - Questioni non riproposte in appello - Contumacia - Art. 346 c.p.c. - Art. 5 D.Lgs. 546/92

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2004, con cui l'Ufficio aveva elevato il reddito d'impresa dichiarato da euro 7.808,00 a euro 125.928,00, contestando provvigioni sottofatturate o non fatturate, ricavi derivanti da immobili pubblicizzati, sopravvenienze attive e costi ritenuti non deducibili o non inerenti. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato integralmente l'accertamento, ritenendo che l'Ufficio non potesse acquisire nuovi elementi durante la procedura di accertamento con adesione conclusasi negativamente. L'Agenzia delle Entrate ha appellato la decisione, sostenendo sia la legittimità dell'ampliamento dell'istruttoria sia, in subordine, la necessità di mantenere almeno le riprese fiscali riconosciute o non adeguatamente contestate dal contribuente.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'esito negativo della procedura di accertamento con adesione non comportasse la nullità dell'avviso, soprattutto perché il contraddittorio era stato garantito e il contribuente aveva potuto contestare nel merito l'accertamento. Ha inoltre applicato l'art. 56 del D.Lgs. 546/1992, corrispondente all'art. 346 c.p.c., stabilendo che le questioni ed eccezioni non accolte o assorbite in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, anche se l'appellato è rimasto contumace; in mancanza, si intendono rinunciate e non possono essere esaminate. Il ricorso del contribuente è stato quindi rigettato e G. F. è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 1.597,50 per il primo grado e euro 2.352,38 per l'appello, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 346 c.p.c.

    Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono state espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

    La regola impone alla parte vittoriosa in primo grado, che non abbia interesse a proporre appello incidentale, di riproporre comunque in appello le questioni o eccezioni non accolte o assorbite, altrimenti esse si considerano rinunciate.

  • Art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

    Nel processo tributario la norma riproduce la disciplina dell'art. 346 c.p.c. e si applica a qualsiasi questione suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso o impugnazione. L'obbligo di riproposizione opera anche quando l'appellato non si costituisca e rimanga contumace.

  • Art. 5 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza richiama la disciplina del processo tributario in tema di devoluzione delle questioni al giudice d'appello; tuttavia, il principio specifico sulla mancata riproposizione delle questioni è ricondotto nella motivazione all'art. 56 del medesimo decreto legislativo.

Massime di principio

  • La parte che ha vinto integralmente in primo grado non deve necessariamente proporre appello incidentale sulle questioni non accolte o assorbite, ma deve riproporle espressamente nell'atto di costituzione in appello; in caso contrario, tali questioni si considerano rinunciate.
  • La preclusione opera anche se la parte appellata non si costituisce e rimane contumace. La mancata partecipazione al giudizio di appello non conserva automaticamente le difese formulate in primo grado.
  • Nel processo tributario la regola riguarda non solo le eccezioni tecniche, ma ogni questione che possa costituire un autonomo motivo di ricorso o di impugnazione.
  • La conclusione negativa dell'accertamento con adesione non rende di per sé nullo il successivo avviso di accertamento, purché il contribuente sia stato posto in condizione di interloquire e di contestare l'atto in sede giudiziale.
  • Quando l'accertamento è annullato integralmente per una ragione preliminare poi riformata in appello, il giudice di secondo grado può esaminare le questioni devolute e decidere nel merito, con possibile rigetto integrale del ricorso.
  • Le spese processuali seguono normalmente la soccombenza: la parte che perde entrambi i gradi può essere condannata a rimborsare le spese di entrambi.

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