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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27376/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che confermava condanne per reato di usura (art. 644 c.p.) in relazione ad episodi di prestito e sconto assegni collegati all'attività di cambisti e prestatori presso il casinò. Le censure principali riguardano: (1) omessa o carente motivazione e qualificazione giuridica delle condotte (distinzione tra semplice sconto assegni/servizio e vero finanziamento usurario); (2) mancata dimostrazione dei tempi di restituzione e del presunto tasso di interesse; (3) eccezione di incompetenza territoriale (Torino vs Saint Vincent/Aosta); (4) vizio di motivazione sull'attendibilità del teste Croce (contestazioni ex art.500 c.p.p.); (5) dedotta incostituzionalità dell'art. 644 c.p. per presunta incompatibilità con la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.); (6) doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti/recidiva; (7) richiesta di dichiarare intervenuta la prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché generici o manifestamente infondati e perché le doglianze tentavano di rinnovare un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che le decisioni di primo e secondo grado si integrano e forniscono motivazione sufficiente: ha confermato che in alcuni episodi le condotte configuravano un vero finanziamento usurario (diverso dallo sconto assegni) sulla base delle dichiarazioni della persone offese e delle intercettazioni; ha ritenuto legittimo l'uso delle dichiarazioni predibattimentali del teste Croce quando il nucleo essenziale è stato confermato in dibattimento; ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 644 e non fondate le eccezioni di incompetenza territoriale. Di conseguenza ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Quanto alla prescrizione, la Corte ha osservato che, anche considerando recidiva e aggravanti, il termine di prescrizione non era maturato.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    Norma incriminatrice dell'usura; la Corte ha interpretato che la fattispecie ricorre quando l'operazione integra un vero finanziamento con imposizione di interessi oltre la soglia; distingue tali condotte dallo sconto assegni (servizio) se manca l'elemento finanziario e la durata concordata della restituzione

  • art. 500 comma 2 cod. proc. pen.

    Regola la contestazione al teste di dichiarazioni predibattimentali; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso delle dichiarazioni predibattimentali contestate quando il teste in dibattimento conferma il nucleo essenziale delle precedenti dichiarazioni

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi generici o non specifici; la Corte ha applicato tale criterio per dichiarare inammissibili i ricorsi

  • art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

    Norma che regola la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ha richiamato il principio che le dichiarazioni della persona offesa possono, se verificate e motivate, fondare la condanna

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena; citata in relazione alle doglianze sulla misura e sulle attenuanti

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina la recidiva; rilevante ai fini della determinazione della pena e del calcolo della prescrizione

  • art. 173 cod. pen.

    Riferimento normativo su aumenti per continuazione/altre circostanze aggravanti a fini del trattamento sanzionatorio

  • art. 41 Cost.

    Richiamato nella eccezione di incostituzionalità dell'art. 644 (libertà di iniziativa economica); la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione, confermando la legittimità della tutela penale dell'usura

  • Legge 20 febbraio 2006 n. 46

    Richiamata per ricordare i limiti del sindacato di legittimità sul merito e sul ruolo della Corte come giudice della motivazione

Massime di principio

  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e dimostrare la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione: attacchi generici alla persuasività del giudice di merito sono inammissibili.
  • Per contestare l'usura è essenziale distinguere tra attività di servizio (es. semplice sconto assegni) e un vero prestito/finanziamento; la qualificazione sostanziale influisce sulla configurabilità del reato e richiede prove sui tempi di restituzione e sul calcolo del tasso praticato.
  • Le dichiarazioni predibattimentali possono essere legittimamente utilizzate se, contestate in dibattimento, il teste conferma il nucleo essenziale delle precedenti dichiarazioni: l'eccezione ex art. 500 c.p.p. tutela solo le divergenze non confermate.
  • Le questioni di competenza territoriale si valutano sulle emergenze processuali cristallizzate ex ante (es. udienza preliminare); fatti sopravvenuti in dibattimento difficilmente mutano la competenza già fissata.
  • Le eccezioni di costituzionalità contro norme come l'art. 644 c.p. incontrano forte resistenza giurisprudenziale: la tutela dell'interesse patrimoniale e delle parti economicamente più deboli giustifica la norma e non è facilmente dichiarata incompatibile con la libertà d'impresa.
  • Sulle questioni di prescrizione, la ricorrenza di circostanze aggravanti o di recidiva può allungare i termini; l'inammissibilità del ricorso impedisce però la rilevanza di estinzioni sopravvenute che maturano durante il procedimento di Cassazione.

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