Cassazione Penale, Sentenza n. 37865/2023 del 15/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello dell'Aquila che aveva rigettato l'istanza di revisione proposta ai sensi dell'art. 630 c.1 lett. c) c.p.p. Si contestava la valutazione del "novum" probatorio (dichiarazioni di nuovi testimoni e appunti manoscritti presuntamente della deceduta Alessandra Sforza), sostenendo vizi di motivazione e violazione di legge per presunti errori metodologici nell'accertamento della attendibilità delle prove (ad es. uso improprio del criterio del "più probabile che non" invece che dei canoni di valutazione di cui all'art. 192 c.p.p.), omissione di esame di fatti rilevanti e travisamento della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva svolto un'ampia e congrua valutazione del nuovo materiale probatorio e aveva correttamente ritenuto che le dichiarazioni e i foglietti prodotti non avessero capacità demolitoria rispetto al giudicato. In particolare la Corte d'appello ha ritenuto le testimonianze contraddittorie, vaghe e reticenti, i foglietti depositati solo in fotocopia di dubbia provenienza e non coincidenti negli importi contestati; inoltre è stato richiamato il principio di autosufficienza degli atti di impugnazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 380 cod. pen.
Norma richiamata per indicare i reati ascritti in primo grado (quattro reati relativi a ipotesi di infedele patrocinio).
art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.
Base normativa dell'istanza di revisione proposta dal difensore; disciplina i casi di revisione per nuovi elementi che possano influire sul giudicato.
art. 636 c.p.p.
Norma procedurale richiamata per il giudizio di revisione (istruttoria e valutazione del novum) applicata dalla Corte territoriale.
art. 192 c.p.p.
Richiamata in rapporto al metodo di valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha valutato le dichiarazioni nel quadro del libero convincimento e dell'oralità, ritenendo infondata la censura che pretendeva un diverso metro valutativo.
art. 606, comma 1, c.p.p.
Limita le censure in Cassazione: la Corte ha ritenuto che il ricorrente chiedeva una diversa valutazione di merito delle prove, materia non sindacabile in sede di legittimità salvo i vizi tassativi indicati dalla norma.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per irrogare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per l'impugnazione ritenuta colposa o manifestamente infondata.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176) e successive modifiche (DLgs. 10/10/2022 n.150, DL 31/10/2022 n.162, legge 30/12/2022 n.199)
Richiamate in relazione alla trattazione scritta del procedimento; la causa è stata trattata con le modalità previste dalle norme emergenziali e successive modifiche.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza richiamata in tema di valutazione della colpa nell'impugnazione e della liquidazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In un procedimento di revisione è necessario che il "novum" sia effettivamente idoneo a demolire il giudicato: dichiarazioni vaghe, contraddittorie o non corroborate e documenti privi di provenienza certa hanno scarso valore demolitorio.
- La valutazione della attendibilità delle prove orali e documentali è rimessa in larga misura al giudice di merito; la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per rinnovare la ponderazione delle prove salvo vizi gravi della motivazione (mancanza, manifesto illogicità o contraddittorietà).
- Documenti prodotti in fotocopia o senza prova certa della provenienza e della autenticità sono di limitato valore probatorio; se un elemento documentale è essenziale per l'impugnazione, deve essere prodotto in modo autosufficiente (principio di autosufficienza).
- Le doglianze in Cassazione che si limitano a chiedere una diversa valutazione della persuasività degli elementi probatori sono inammissibili; occorre dedurre vizi specifici della motivazione o errori di diritto.
- Ricorrere in Cassazione con motivi manifestamente infondati espone al rischio di condanna alle spese e all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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