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Ordinanza

Ordinanza n. 4144/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento n. -OMISSIS- del 25.3.2026 e del verbale di inidoneità al concorso pubblico per il reclutamento di 1050 VFI nell'A.M. - Anno 2026 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16/6/2026: per l’annullamento, previa sospensione - del Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, del 17.4.2026, pubblicato in estratto sul sito internet istituzionale del Ministero della Difesa il 22.4.2026; di ogni ulteriore atto, presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compreso l’elenco degli ammessi alla ferma prefissata iniziale nell’Aeronautica Militare per il 1° incorporamento 2026, con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti, pubblicato il 24.4.2026.

Giustizia amministrativa202605943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di inidoneità e verbale relativi alla prima fase del concorso per 1050 VFI nell'Aeronautica Militare, nonché decreto di approvazione dell'elenco degli ammessi al primo incorporamento 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato il provvedimento di inidoneità e il relativo verbale, proponendo successivamente motivi aggiunti contro il decreto del Ministero della Difesa del 17 aprile 2026 e l'elenco degli ammessi al primo incorporamento. In sede cautelare ha contestato, tra l'altro, la composizione e la competenza della Commissione di concorso, la regolarità delle modalità di acquisizione, somministrazione, correzione e conservazione delle prove, le garanzie di anonimato e di riconducibilità della prova al candidato, nonché il contenuto e le caratteristiche tecnico-scientifiche dei test somministrati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Quanto alla Commissione, ha ritenuto non concludenti le censure, poiché il bando distingue tra la prima fase, concernente l'idoneità psico-fisica e attitudinale per i VFI ordinari, e la successiva fase davanti alla Commissione specialistica per gli incursori (STOS); l'esclusione riguardava la prima fase. Quanto alle modalità di svolgimento della prova, le spiegazioni dell'Amministrazione sono state ritenute idonee a escludere, allo stato, plausibili dubbi sulla paternità dell'elaborato, essendo previste garanzie di anonimato, collegamento certo tra prova e autore e correzione automatizzata uniforme per tutti i candidati. Le censure tecnico-scientifiche sui test non sono state ritenute decisive, anche perché suscettibili di interferire con valutazioni di merito tecnico riservate all'Amministrazione, e comunque fronteggiavano una prova gravemente insufficiente: 16 risposte corrette, 19 errate e 25 omesse su 60 quesiti. Il foglio risposte risultava identificabile mediante la corrispondenza dei codici a barre con la scheda anagrafica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per assenza del fumus boni iuris.

  • art. 6, comma 1, del bando di reclutamento

    Concorre a disciplinare la sequenza delle fasi di accertamento dell'idoneità nel concorso VFI.

  • art. 10, comma 1, del bando di reclutamento

    Concorre a distinguere la fase di idoneità ordinaria dalla successiva fase specialistica per gli incursori.

  • art. 11 del bando di reclutamento

    Rileva nella disciplina della Commissione specialistica per gli incursori e della sequenza degli accertamenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Quando il bando di concorso articola l'accertamento dell'idoneità in fasi successive affidate a commissioni diverse, la contestazione della commissione competente nella fase successiva non è decisiva se l'esclusione è intervenuta nella fase preliminare.
  • In sede cautelare, le spiegazioni dell'amministrazione sulle modalità di acquisizione, anonimizzazione, correzione e conservazione delle prove possono escludere dubbi plausibili sulla riferibilità dell'elaborato al candidato, quando assicurino un collegamento certo tra prova e autore e siano applicate uniformemente.
  • Le censure tecnico-scientifiche sul contenuto dei test concorsuali non giustificano la sospensione cautelare quando implichino un sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecniche dell'amministrazione e la prova risulti comunque gravemente insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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