Ordinanza n. 11320/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - del decreto del Direttore generale del MASAF – Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica – Direzione generale per l’Ippica prot. n. 662731 del 16.12.2024 di classificazione degli ippodromi in attività, non notificato, né comunicato, nonché del correlato Allegato “A” recante “Classificazione degli ippodromi in attività alla data del 16 dicembre 2024” e del documento esplicativo dell’istruttoria espletata per la classificazione degli ippodromi in attività alla data del 16 dicembre 2024; - del decreto di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2025, comprensivo del montepremi e degli stanziamenti” del 23.12.2024, nella parte in cui non prevede la determinazione del finanziamento economico spettante a ogni singolo ippodromo e il relativo allegato; - nonché, laddove occorrer possa, in via presupposta e/o consequenziale, del decreto del Direttore generale del MASAF – Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica – Direzione generale per l’Ippica prot. n. 253382 del 6.6.2024 recante la modifica al calendario delle corse ippiche per l’anno 2024 e del Decreto del sottosegretario di Stato del MASAF prot. n. 644641 del 6.12.2024 recante “i criteri e le modalità per la classificazione degli ippodromi in attività” e i relativi allegati tecnici A e B.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha rilevato il tardivo deposito della relazione istruttoria dell'amministrazione resistente e ha ritenuto necessario rinviare la trattazione per consentire alla parte ricorrente di esercitare pienamente il diritto di difesa. La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 25 novembre 2026. L'ordinanza non decide la domanda di annullamento né i motivi di merito e non contiene una statuizione sulle spese.
Atto impugnato: decreto di classificazione degli ippodromi in attività, decreto di approvazione del calendario delle corse ippiche per il 2025 e ulteriori atti presupposti relativi ai criteri di classificazione e al calendario delle corse
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti ministeriali relativi alla classificazione degli ippodromi in attività e all'approvazione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2025, contestando anche, in via presupposta o consequenziale, la modifica del calendario 2024 e il decreto recante i criteri e le modalità di classificazione degli ippodromi. Dal testo dell'ordinanza non emergono in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso dell'udienza la parte ricorrente ha eccepito che la relazione istruttoria depositata dall'amministrazione, in adempimento di una precedente ordinanza collegiale, era stata depositata oltre il termine stabilito.
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