Cassazione Penale, Sentenza n. 28363/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con sei motivi: 1) mancata ammissione di prova decisiva (documentazione comunale tecnica) e violazione artt. 190 e 438 c.p.p.; 2) mancata declaratoria di prescrizione, con censura sull'applicabilità della legge n.103/2017 e possibile retrodatazione delle opere al periodo antecedente alla "riforma Orlando"; 3) esclusione dello stato di necessità e dell'applicazione dell'art.131-bis c.p. (particolare tenuità) nonostante la modesta entità dei manufatti e la situazione abitativa; 4) diniego delle attenuanti generiche per le condizioni personali del ricorrente; 5) eccessività della pena in relazione alla tenuità e alla incapacità a delinquere; 6) omissione di risposta sulla richiesta di esenzione dagli oneri demolitori per indigente, impugnando l'ordine di demolizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: (1) primo motivo inammissibile per genericità e mancata indicazione della decisività della documentazione richiesta; (2) prescrizione non maturata: il reato commesso il 25/02/2019 è regolato dalla legge n.103/2017 (applicabile ai fatti tra 3/8/2017 e 31/12/2019) e la prescrizione matura il 25/02/2027; non vi sono prove sufficienti per retrodatare le opere a periodo anteriore al 3/8/2017; (3) stato di necessità non configurabile per abusivismo edilizio e particolar tenuità esclusa in ragione dell'impatto urbanistico e della progressività delle opere; (4) trattamento sanzionatorio ritenuto non eccessivo (pena ridotta per rito abbreviato, sospensione condizionale concessa); (5) ordine di demolizione regolare e obbligatorio ai sensi dell'art.31 d.P.R. 380/2001; eventuali difficoltà economiche attengono alla fase esecutiva. Ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b)
Norma che prevede il reato (abusi edilizi) per cui è stato condannato l'imputato; richiamata come fattispecie contestata.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9
per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita
L'ordine di demolizione è obbligatorio nella sentenza di condanna per il reato edilizio; l'eventuale indigence del condannato non incide sulla legittimità dell'ordine, che riguarda la fase esecutiva.
codice di procedura penale, artt. 190 e 438
Richiamati con riferimento all'ammissione delle prove e ai limiti della decisione del giudice di merito; il ricorso è stato ritenuto generico nella censura su prove non acquisite.
codice penale, art. 159
Disciplina della sospensione del corso della prescrizione; la Corte ha applicato la disciplina nella versione introdotta dalla legge n.103/2017 ai fatti commessi nel periodo di vigenza della stessa.
legge n. 103 del 3 agosto 2017
La disciplina prescrizionale introdotta da questa legge si applica ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; pertanto il reato del 25/02/2019 non è prescritto e la prescrizione scadrà il 25/02/2027.
codice penale, artt. 54 e 131-bis
Art.54 (stato di necessità) escluso perché nei reati edilizi manca l'inevitabilità del pericolo; art.131-bis (particolare tenuità) escluso per l'impatto urbanistico e la progressività delle opere.
codice penale, art. 133
Richiamato con riferimento alla determinazione della pena: i giudici di merito hanno motivato la pena e la sua riduzione per il rito abbreviato, ritenendo la misura non eccessiva.
Sentenza Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024 (depositata 05/06/2025)
Giurisprudenza di legittimità che conferma l'applicabilità della disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 ai reati commessi nel periodo di vigenza della norma.
Massime di principio
- La censura per mancata acquisizione di documentazione amministrativa richiede indicazione specifica della decisività delle prove; la generica lamentela è inammissibile.
- Per i reati edilizi commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina prescrizionale introdotta dalla legge n.103/2017; la prescrizione va valutata sulla base della decorrenza unitaria dell'opera abusiva.
- Lo stato di necessità difficilmente si configura per gli abusi edilizi: manca spesso il requisito dell'inevitabilità del pericolo.
- L'istituto della particolare tenuità (art.131-bis) richiede valutazione concreta dell'impatto e della occasionalità dell'illecito; opere con impatto urbanistico o carattere progressivo difficilmente rientrano.
- L'ordine di demolizione per opere abusive è obbligatorio in sentenza di condanna ai sensi dell'art.31 d.P.R. 380/2001; eventuali difficoltà economiche del condannato vanno dedotte nella fase esecutiva, non estinguono l'obbligo giudiziale.
- La determinazione della pena tiene conto del rito (es. abbreviato) e degli estremi di legge; l'insoddisfazione per mancata concessione di attenuanti generiche richiede specifici elementi di fatto non già mere affermazioni.
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