Sentenza del 15/03/2017 n. 1332 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Rettifica - Autotutela parziale - Atto non autonomamente impugnabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'annullamento parziale in autotutela, con contestuale rideterminazione in diminuzione dell'imposta, richiama il precedente avviso di accertamento e non introduce alcuna nuova lesione degli interessi del contribuente. Pertanto, non costituisce un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'atto con cui l'Amministrazione finanziaria aveva annullato parzialmente un precedente avviso di accertamento, riducendo l'imposta dovuta. La questione riguardava la possibilità di considerare tale atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'elenco degli atti impugnabili non comprende l'atto di autotutela parziale che si limita a ridurre l'imposta già richiesta con un precedente avviso, senza introdurre una nuova e autonoma pretesa tributaria.
Massime di principio
- Un provvedimento di autotutela parziale che riduce l'importo richiesto e si limita a modificare in senso favorevole un precedente atto non è, di regola, autonomamente impugnabile.
- La possibilità di impugnazione autonoma dipende dall'esistenza di una nuova lesione o di una nuova pretesa tributaria, non dalla sola adozione formale di un ulteriore atto.
- Il contribuente deve normalmente contestare il precedente avviso di accertamento nei termini previsti, salvo che il nuovo provvedimento introduca elementi impositivi nuovi, autonomi e pregiudizievoli.
- La rideterminazione in diminuzione dell'imposta mediante autotutela non riapre automaticamente i termini per impugnare le contestazioni già contenute nell'atto originario.
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