Sentenza del 14/06/2016 n. 5160 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Avviso di accertamento - Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento - Violazione dell'art. 7, legge 241/1990 - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L'art. 7 della legge n. 241/1990 non si applica, in via generale, ai procedimenti tributari, poiché l'art. 13, comma 2, della stessa legge esclude i procedimenti tributari dall'applicazione delle disposizioni del Capo III, nel quale è contenuto l'art. 7. Restano applicabili le specifiche disposizioni previste dalla normativa tributaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento sostenendo che l'Amministrazione avesse omesso di comunicare l'avvio del procedimento, in violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990.
Norme richiamate
Art. 7, legge n. 241/1990
Comunicazione di avvio del procedimento
La disposizione impone, in generale, la comunicazione di avvio del procedimento, ma non trova applicazione automatica nei procedimenti tributari.
Art. 13, comma 2, legge n. 241/1990
Le disposizioni del presente capo non si applicano [...] ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano
La norma esclude i procedimenti tributari dall'applicazione delle disposizioni del Capo III della legge n. 241/1990, compreso l'art. 7, facendo prevalere le specifiche regole procedimentali tributarie.
Massime di principio
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina, di per sé, l'illegittimità di un avviso di accertamento tributario, perché l'art. 7 della legge n. 241/1990 è normalmente escluso dall'ambito applicativo dei procedimenti tributari.
- Per valutare la validità dell'atto tributario occorre verificare l'eventuale violazione delle specifiche garanzie previste dalla normativa fiscale, anziché applicare automaticamente le regole generali della legge n. 241/1990.
- L'esclusione non significa che il contribuente sia privo di garanzie partecipative: tali garanzie possono derivare da norme tributarie speciali, ad esempio quelle relative al contraddittorio preventivo o a specifiche tipologie di accertamento.
- In una controversia analoga, il contribuente deve individuare una specifica norma tributaria che imponga l'interlocuzione preventiva o un particolare adempimento procedurale; la sola invocazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, di regola, non è sufficiente.
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