Sentenza del 20/12/2016 n. 1567 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Rigetto istanza di disapplicazione ex. art.37 bis c. 8 d.P.R 600/73 - Atto non impugnabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato un’istanza di disapplicazione, ai fini IRES, IRAP e IVA per il 2011, della disciplina sulle società non operative prevista dall’art. 30 della legge n. 724/1994, sostenendo l’esistenza di situazioni oggettive che avevano impedito di raggiungere i ricavi e il reddito minimi richiesti. L’istanza era stata respinta per carenza del requisito della preventività, poiché ritenuta presentata all’ufficio territorialmente competente oltre il termine indicato dalla prassi amministrativa e inizialmente indirizzata a una Direzione regionale ritenuta non competente. La società contestava inoltre l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il diniego fosse autonomamente impugnabile e che non esistesse un termine decadenziale previsto dalla legge.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo non autonomamente impugnabile il diniego di disapplicazione. Secondo i giudici, tale atto costituisce un parere o atto interlocutorio preventivo, privo di una pretesa tributaria immediata, definitiva e direttamente lesiva. L’eventuale contestazione potrà essere proposta contro il successivo avviso di accertamento, qualora l’Amministrazione lo emetta applicando la disciplina sulle società non operative. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità e l’oggettiva incertezza della materia.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973
Istanza di disapplicazione delle disposizioni antielusive
La procedura consente al contribuente di chiedere preventivamente all’Amministrazione la disapplicazione di norme antielusive in presenza di condizioni oggettive che ne rendano ingiustificata l’applicazione. Il diniego è stato considerato un atto preventivo e non immediatamente lesivo.
Art. 30, legge n. 724/1994
Disciplina delle società non operative
Prevede soglie minime di ricavi, proventi e reddito e consente, in presenza di situazioni oggettive che impediscano il loro raggiungimento, di richiedere la disapplicazione della disciplina antielusiva.
Art. 19, d.lgs. n. 546/1992
Atti impugnabili davanti al giudice tributario
Sono autonomamente impugnabili gli atti che esprimono una pretesa tributaria compiuta, definitiva e idonea a ledere immediatamente la posizione del contribuente. L’elenco non è necessariamente tassativo, ma il diniego esaminato non presentava tali caratteristiche.
Circolare n. 32/E del 2010
Termine di preventività dell’istanza
È stata richiamata dall’Amministrazione per individuare il termine entro il quale l’istanza doveva essere presentata all’ufficio competente. La sentenza, tuttavia, ha deciso principalmente sulla non impugnabilità autonoma del diniego.
Circolare n. 5/E del 2 febbraio 2007
Competenza territoriale e preventività
È stata invocata dall’Ufficio per sostenere che il termine dovesse essere verificato con riferimento alla ricezione dell’istanza presso l’ufficio territorialmente competente.
Massime di principio
- Un diniego di interpello o di disapplicazione, quando ha natura meramente preventiva e non determina direttamente un’imposta dovuta, può essere ritenuto non autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
- La tutela del contribuente può spostarsi al momento successivo, mediante impugnazione dell’eventuale avviso di accertamento nel quale l’Amministrazione applichi concretamente la norma antielusiva.
- Per le istanze preventive è essenziale verificare tempestivamente l’ufficio competente in base al domicilio fiscale risultante all’Amministrazione e assicurarsi che l’istanza pervenga entro il termine applicabile.
- Il trasferimento della sede legale o del domicilio fiscale deve essere adeguatamente documentato e, in situazioni controverse, deve risultare correttamente recepito negli archivi dell’Amministrazione finanziaria.
- La giurisprudenza sulla autonoma impugnabilità dei dinieghi di disapplicazione può essere non uniforme; pertanto, la strategia processuale deve considerare sia l’eventuale impugnazione immediata, ove ammessa, sia la successiva contestazione dell’avviso di accertamento.
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