Sentenza del 31/05/2016 n. 11325 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento di Lire 22.330.000 relativa all'IRPEF dell'anno 1990, emessa sulla base di un avviso di accertamento divenuto definitivo. Il contribuente contestava, tra l'altro, la prescrizione e la decadenza dell'Amministrazione, l'omessa o tardiva notifica dell'avviso di accertamento, la mancanza di motivazione, l'assenza di un valido titolo esecutivo e la violazione dei principi costituzionali di buon andamento e giusto processo. I giudici di merito avevano rilevato che tali censure riguardavano l'avviso di accertamento ormai definitivo e non vizi propri della cartella.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la mancata formulazione, per tutti i motivi, dei quesiti di diritto prescritti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Non è quindi entrata nel merito delle contestazioni. F.L. è stato condannato a rimborsare le spese processuali sia all'Agenzia delle Entrate, liquidate in 2.200 euro oltre eventuali spese prenotate a debito, sia a Equitalia Polis S.p.A., liquidate in 2.200 euro oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
quesiti prescritti dall'art. 366 bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti ratione temporis alla norma, ciascun motivo doveva essere accompagnato dal prescritto quesito di diritto. La mancanza dei quesiti comportava l'inammissibilità del ricorso, senza esame delle questioni sostanziali.
Art. 97 Cost.
violazione dell'art. 97 Cost.
Il ricorrente ha dedotto una violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, ma la Corte non ha esaminato il motivo nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Art. 111 Cost.
violazione dell'art. 111 Cost., con riguardo ai principi del giusto processo
Il ricorrente ha invocato i principi del giusto processo, ma anche tale censura non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando si impugna una cartella fondata su un avviso di accertamento ormai definitivo, non è normalmente possibile contestare nuovamente i vizi propri dell'avviso: occorre dedurre specifici vizi della cartella o della sua notificazione, salvo i casi in cui si contesti validamente la mancata conoscenza dell'atto presupposto.
- Nel giudizio di legittimità il rispetto dei requisiti formali e processuali del ricorso è essenziale. La mancata formulazione degli elementi richiesti dalla legge può comportare l'inammissibilità senza alcun esame del merito.
- Le contestazioni relative a prescrizione, decadenza o notifica dell'atto presupposto devono essere proposte tempestivamente e nel giudizio riguardante quell'atto; non possono essere generalmente recuperate in un successivo giudizio contro la cartella.
- La parte che perde un giudizio può essere condannata al pagamento delle spese in favore di ciascuna controparte costituita, comprese l'Amministrazione finanziaria e l'agente della riscossione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 mag 2016Sentenza del 31/05/2016 n. 19 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 31 mag 2016Sentenza del 31/05/2016 n. 56 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 31 mag 2016Sentenza del 31/05/2016 n. 365 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 31 mag 2016Sentenza del 31/05/2016 n. 1043 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 31 mag 2016Sentenza del 31/05/2016 n. 1413 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 31 mag 2016Sentenza del 31/05/2016 n. 1417 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →