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Sentenza

Sentenza n. 3452/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 2819/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 4 giugno 2024.

Giustizia amministrativa202600256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 2819/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata alle amministrazioni il 4 aprile 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del docente la Carta docente, per un importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00. Nonostante il giudicato, l’amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’amministrazione all’adempimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il giudizio di ottemperanza è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e che era stata notificata alle amministrazioni in copia conforme, con attestazione di conformità, il 4 aprile 2025. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, necessario prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione. In assenza della prova dell’integrale adempimento, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato obbligato a erogare, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l’importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione, senza compenso aggiuntivo. Le spese di giudizio, pari a € 800,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza del Tribunale di Milano è stata ritenuta passata in giudicato in quanto risultavano verificate le condizioni previste dalla disposizione.

  • art. 474 c.p.c.

    La sentenza munita di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo ai fini dell’esecuzione giudiziale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giurisdizionale del giudice ordinario sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.
  • In sede di ottemperanza, l’assenza di prova dell’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione legittima il giudice amministrativo a ordinare l’adempimento entro un termine determinato, anche quando il titolo da eseguire provenga dal giudice ordinario.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, attribuendogli il compito di determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione.
  • Le funzioni commissariali possono essere affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica senza riconoscimento di un compenso aggiuntivo, quando esse rientrino nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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