Sentenza n. 3452/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 2819/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 4 giugno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 2819/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata alle amministrazioni il 4 aprile 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del docente la Carta docente, per un importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00. Nonostante il giudicato, l’amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’amministrazione all’adempimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il giudizio di ottemperanza è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e che era stata notificata alle amministrazioni in copia conforme, con attestazione di conformità, il 4 aprile 2025. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, necessario prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione. In assenza della prova dell’integrale adempimento, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato obbligato a erogare, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l’importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione, senza compenso aggiuntivo. Le spese di giudizio, pari a € 800,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
La sentenza del Tribunale di Milano è stata ritenuta passata in giudicato in quanto risultavano verificate le condizioni previste dalla disposizione.
art. 474 c.p.c.
La sentenza munita di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo ai fini dell’esecuzione giudiziale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giurisdizionale del giudice ordinario sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.
- In sede di ottemperanza, l’assenza di prova dell’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione legittima il giudice amministrativo a ordinare l’adempimento entro un termine determinato, anche quando il titolo da eseguire provenga dal giudice ordinario.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, attribuendogli il compito di determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione.
- Le funzioni commissariali possono essere affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica senza riconoscimento di un compenso aggiuntivo, quando esse rientrino nei suoi compiti istituzionali.
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