Cassazione Civile, Ordinanza n. 36086/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva forzata nelle forme del pignoramento presso terzi promossa da un soggetto privato nei confronti di un ente della riscossione; quest'ultimo ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., accolta dal giudice di pace con condanna dell'opposto alle spese e a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. Il tribunale ha poi dichiarato inammissibile l'appello del soccombente. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo; 2) violazione del D.P.R. 600/1973 in tema di ritenuta d'acconto del sostituto d'imposta e omesso esame di fatto decisivo; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c. sull'interesse ad agire e omesso esame di fatto decisivo; 4) violazione degli artt. 92 e 96 c.p.c. in punto spese e condanna per abuso del processo. La Corte rileva però anzitutto che il ricorso è carente della sommaria esposizione dei fatti richiesta dall'art. 366 c.p.c., poiché il fatto processuale è esposto in modo non corrispondente alla sentenza impugnata e non consente di comprendere con certezza oggetto dell'opposizione, difese e decisioni di merito. Inoltre, nel giudizio di opposizione a espropriazione presso terzi non era neppure indicato il terzo pignorato, che è litisconsorte necessario. I singoli motivi sono poi ritenuti comunque generici e privi della necessaria specificità, anche perché non chiariscono come le questioni siano state affrontate nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente la violazione dei requisiti di specificità e di sommaria esposizione dei fatti previsti dall'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., evidenziando anche un autonomo profilo di inammissibilità per la mancata indicazione del terzo pignorato, litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione esecutiva in materia di pignoramento presso terzi. Ha aggiunto, a fini di completezza, che anche i singoli motivi sarebbero stati inammissibili per difetto di specificità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'intimata non ha svolto difese. È stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
opposizione all’esecuzione
L'opposizione all'esecuzione può essere proposta anche nel corso di un'espropriazione presso terzi, ma il relativo giudizio deve rispettare le regole sul contraddittorio e sulla corretta esposizione dei fatti nel successivo ricorso per cassazione.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
requisiti di specificità e della sommaria esposizione del fatto
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a consentire alla Corte di comprendere la controversia senza dover ricorrere ad altre fonti; la loro mancanza comporta inammissibilità.
art. 102 c.p.c.
Nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a pignoramento presso terzi, il terzo pignorato deve partecipare al giudizio come litisconsorte necessario.
artt. 543 e ss. c.p.c.
Nelle espropriazioni presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva.
art. 339, comma 3, c.p.c.
La censura è stata dedotta, ma la Corte non è entrata nel merito per difetto di specificità e per inammissibilità del ricorso.
D.P.R. 600/1973
Richiamato con riferimento alla ritenuta d'acconto del sostituto d'imposta, ma la Corte osserva che la questione non era sufficientemente chiarita né inquadrata nei gradi di merito.
art. 100 c.p.c.
Il motivo sull'interesse ad agire è stato ritenuto generico perché non chiariva se la violazione fosse imputata al primo giudice, alla decisione appellata o alla sentenza impugnata.
artt. 92 e 96 c.p.c.
Le censure sulle spese di lite e sulla condanna per abuso del processo presupponevano l'accoglimento dei motivi precedenti e, comunque, erano formulate in modo non specifico.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese è stata ritenuta coerente con l'integrale soccombenza della parte opposta.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La condanna a una somma ulteriore richiede il rilievo di un abuso dello strumento processuale; nel ricorso la relativa censura era generica.
art. 375 c.p.c.
Indicato come norma sulla trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Indicato come norma sulla trattazione in camera di consiglio.
art. 382, comma 3, c.p.c.
Richiamato in relazione alle questioni rilevabili d'ufficio che, per le lacune del ricorso, non era possibile verificare.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa deve essere autonoma, chiara e coerente con gli atti e con la sentenza impugnata; un richiamo impreciso o non corrispondente al contenuto del provvedimento impugnato rende il ricorso inammissibile.
- In materia di opposizione all'esecuzione relativa a pignoramento presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario; la mancata indicazione del terzo nel ricorso per cassazione integra un vizio di contenuto-forma che può determinare inammissibilità.
- Le censure di legittimità devono essere specifiche: il motivo è inammissibile se non chiarisce con precisione la decisione investita, il fatto processuale rilevante e le ragioni per cui la statuizione sarebbe errata.
- Le questioni relative a spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c. sono scrutinabili solo se il ricorso ha adeguatamente investito i capi precedenti e se la censura è articolata in modo puntuale rispetto alla ratio della decisione impugnata.
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