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Sentenza

Sentenza n. 4665/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1381/2024, pubblicata il 29/05/2024, RG n. 2172/2023, e passata in giudicato

Giustizia amministrativa202507061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1381/2024, passata in giudicato, recante la condanna al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, aveva dichiarato il suo diritto al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.359,54, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 30 ottobre 2024, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'amministrazione avesse effettuato il pagamento. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza e l'inerzia dell'amministrazione, la cui costituzione meramente formale non ha dimostrato l'adempimento della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione di parte, se anteriore. Ha inoltre nominato fin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, prevedendo che il commissario si insedi su istanza del ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato effettivamente versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato; il riferimento è implicito nella proposizione e nell'accoglimento dell'azione, ma il testo non richiama espressamente la disposizione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto il TAR ha ritenuto integrato tale presupposto.

  • art. 7 CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001

    La disposizione contrattuale costituisce il titolo sostanziale del diritto alla Retribuzione Professionale Docenti riconosciuto dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato, notificata in forma esecutiva e divenuta eseguibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, legittima il creditore a proporre giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione coattiva del comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mera costituzione formale dell'amministrazione non dimostra l'adempimento del giudicato; in assenza di prova dell'esecuzione, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell'interessato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, anche conferendogli facoltà di delega.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza quando l'amministrazione, rimasta inadempiente al giudicato, costringe il creditore ad attivare il rimedio giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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