Sentenza del 24/09/2018 n. 2168 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - agevolazione prima casa - presupposto - utilizzo dell'immobile come residenza principale - è tale - mancanza di residenza anagrafica di uno dei coniugi - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria contestava l'applicazione dell'agevolazione per l'imposta di registro relativa alla prima casa, sostenendo che il requisito della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile non fosse integrato perché uno dei coniugi non vi aveva la residenza anagrafica. La questione riguardava se tale requisito dovesse essere verificato individualmente per ciascun acquirente oppure con riferimento alla famiglia e alla destinazione dell'immobile a residenza familiare.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato stabilito che, in caso di comunione legale tra coniugi, il requisito della residenza deve essere riferito alla famiglia: è sufficiente che l'immobile sia destinato a costituire la residenza familiare nel Comune interessato. La mancata residenza anagrafica di uno dei coniugi nello stesso Comune non impedisce l'applicazione dell'agevolazione, sia quando l'acquisto è congiunto sia quando è effettuato separatamente, purché il bene entri nella comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c.
Norme richiamate
Art. 2 della legge n. 118/1985
agevolazione fiscale per la cd. "prima casa"
Il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile non deve essere necessariamente posseduto individualmente da entrambi i coniugi, ma può essere valutato con riferimento alla residenza familiare.
Art. 177 del Codice civile
La disciplina della comunione legale rileva anche quando l'immobile diventa comune per effetto dell'acquisto separato da parte di uno dei coniugi; in tal caso, ai fini dell'agevolazione, assume rilievo la destinazione del bene a residenza familiare.
Massime di principio
- Per l'agevolazione prima casa, quando l'immobile è acquistato in comunione legale tra coniugi, il requisito della residenza può essere valutato rispetto al nucleo familiare e non necessariamente separatamente per ciascun coniuge.
- La mancata residenza anagrafica di uno dei coniugi nel Comune dell'immobile non comporta automaticamente la perdita dell'agevolazione, se l'immobile è effettivamente destinato a residenza familiare.
- La regola si applica sia agli acquisti congiunti sia agli acquisti effettuati da un solo coniuge quando il bene entra nella comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c.
- Occorre comunque verificare la presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina della prima casa e la concreta destinazione dell'immobile a residenza familiare.
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