Sentenza del 03/04/2019 n. 2011 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRAP- Professionista - Ricorso contro cartella di pagamento per assenza di autonoma organizzazione - Respinto - Appello per difetto di motivazione e per violazione e falsa applicazione dello statuto del contribuente - Respinto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per il mancato versamento dell'IRAP. Ha sostenuto di non essere soggetto all'imposta per assenza di autonoma organizzazione e ha contestato la mancata preventiva comunicazione di irregolarità. In appello ha inoltre dedotto il difetto di motivazione della decisione e la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 17 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
La decisione
Il ricorso e successivamente l'appello sono stati respinti. È stato ritenuto che l'emissione della cartella ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 non richieda necessariamente la preventiva comunicazione di irregolarità. Inoltre, il contribuente deve provare i fatti che impediscono l'applicazione dell'IRAP, compresa l'assenza di autonoma organizzazione. Non essendo stata fornita una prova sufficiente, la pretesa tributaria è stata confermata.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
La cartella derivante da controllo automatizzato può essere emessa senza che sia sempre necessaria una preventiva comunicazione di irregolarità.
Articolo 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La disposizione è stata invocata dal contribuente in relazione agli obblighi di motivazione degli atti tributari, ma non è stata ritenuta violata nel caso concreto.
Articolo 17 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La disposizione è stata richiamata per sostenere la nullità della sentenza e la violazione dello Statuto, ma l'appello è stato respinto.
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
Il professionista che chiede di essere escluso dall'IRAP deve dimostrare concretamente l'assenza di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini dell'imposta.
Cassazione n. 3154/2015
Ha affermato che la cartella emessa ai sensi dell'articolo 36-bis non è subordinata, in via generale, alla preventiva comunicazione di irregolarità.
Cassazione n. 5728/2018
Ha ribadito che grava sul contribuente la prova del fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria.
Cassazione n. 2717/2016
Conferma il principio secondo cui il contribuente deve provare le condizioni che escludono l'applicazione del tributo, inclusa l'assenza di autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Il professionista che contesta l'assoggettamento a IRAP non può limitarsi ad affermare l'assenza di autonoma organizzazione, ma deve fornire documentazione concreta su beni strumentali, dipendenti, collaboratori e modalità effettive di esercizio dell'attività.
- In caso di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, la preventiva comunicazione di irregolarità non costituisce sempre un requisito di validità dell'atto.
- L'onere della prova delle circostanze che escludono l'obbligazione tributaria grava normalmente sul contribuente che invoca l'esenzione o l'esclusione.
- La contestazione del difetto di motivazione deve individuare una carenza concreta dell'atto o della sentenza; il semplice richiamo allo Statuto del contribuente non è sufficiente.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra errori meramente dichiarativi o di calcolo, normalmente verificabili tramite controllo automatizzato, e questioni sostanziali che richiedono un accertamento più approfondito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 58 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 59 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 305 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 308 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 702 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 703 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →