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Legge

L.R. FVG 24/2002

Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

Normativa regionaleL.R. FVG 24/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) del Friuli Venezia Giulia, definendone funzioni tecniche, organi, controlli, finanziamento e assetto del personale. Regola anche il passaggio dall’ente agricolo precedente e varie scadenze organizzative iniziali (nomine, statuto, regolamenti, trasferimenti) applicabili nella fase di avvio dal 22 ottobre 2002.

Istituzione dell’ERSA del Friuli Venezia Giulia e disciplina della sua organizzazione, funzioni e transizione

Istituzione dell’ERSA e finalità

La legge istituisce in Friuli Venezia Giulia l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, qualificata come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile. L’Agenzia ha sede legale in Gorizia e può articolarsi in sedi operative sul territorio regionale. Svolge funzioni tecniche per lo sviluppo rurale e agricolo, attività di sperimentazione, ricerca, innovazione, divulgazione, supporto tecnico-scientifico, formazione, promozione dei prodotti e del territorio, orientamento commerciale e certificazione della qualità.

Funzioni e attività operative

All’ERSA sono attribuiti compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi di sviluppo rurale e agricolo e di promozione del comparto agroalimentare. In particolare essa:

  • redige e attua progetti di intervento coerenti con la programmazione regionale;
  • svolge sperimentazione agraria, agroalimentare e agroambientale, studi e prove tecniche, anche a supporto dell’attività legislativa regionale;
  • cura informazione, aggiornamento tecnico, dimostrazione in azienda e collegamento con la ricerca applicata;
  • promuove valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali, anche all’estero;
  • realizza programmi di cooperazione internazionale finanziati da soggetti pubblici nazionali o internazionali;
  • interviene in agriturismo, turismo rurale ed educazionale, agricoltura biologica, biodiversità, percorsi naturalistici, aree protette e sistemi colturali di valore storico-culturale;
  • orienta i produttori, informa i cittadini, svolge marketing e cura formazione ed educazione alimentare;
  • effettua analisi, prove e controlli per miglioramento, validazione, certificazione genetica e fitosanitaria, gestisce marchi di qualità e disciplinari di produzione, e svolge controlli e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

Rapporti con la Regione e attività tecnico-scientifica

L’ERSA opera secondo gli indirizzi e le direttive della Regione e supporta le funzioni amministrative e di pianificazione regionale in materia agricola e rurale. Può svolgere per conto della Regione attività di consulenza, supporto tecnico-scientifico e analisi per controlli ufficiali; i suoi laboratori svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico anche per altri soggetti del settore agricolo. Le collaborazioni con università, enti di ricerca e soggetti specializzati sono ammesse e le prestazioni sono regolate da convenzioni che definiscono attività, tempi e costi.

Organi dell’ente e assetto di governo

Gli organi dell’ERSA sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente ha rappresentanza legale, convoca e presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento dell’Agenzia e cura i rapporti con la vigilanza regionale. Il Consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di funzionamento, tra cui statuto, regolamenti, bilanci, programmi, incarichi dirigenziali, contratti e transazioni. Il Collegio dei revisori vigila sulla regolarità contabile e finanziaria, esamina bilanci e variazioni, verifica la cassa e può compiere ispezioni e controlli.

Durata degli incarichi e regole di nomina

Presidente, componenti del Consiglio di amministrazione e revisori restano in carica quattro anni; il Comitato tecnico di indirizzo dura cinque anni. La legge prevede nomine con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta e, per alcuni casi, su proposta dell’Assessore all’agricoltura. Per l’avvio dell’ente il Presidente della Regione deve nominare Presidente e Consiglio di amministrazione entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Direzione generale e direzioni di settore

Il direttore generale è scelto dal Consiglio di amministrazione tra soggetti laureati con adeguata esperienza e preparazione, con contratto di diritto privato di durata quadriennale. Egli cura l’attuazione dei programmi, predispone gli atti di bilancio e di programmazione, approva contratti e convenzioni, sovrintende al personale e coordina i rapporti con la Direzione regionale dell’agricoltura. I direttori di settore, anch’essi con contratto quadriennale rinnovabile, sono nominati dal Consiglio d’intesa con il direttore generale; possono essere conferiti, per motivate esigenze, anche a persone di comprovata esperienza pluriennale in posizioni dirigenziali, in deroga al titolo di studio. Gli incarichi sono incompatibili con cariche elettive, politiche e con incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione/consulenza con partiti o organismi politici.

Controllo, vigilanza e approvazione degli atti

Sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale lo statuto, i bilanci, i piani pluriennali di attività, i regolamenti organizzativi e contabili e gli atti di acquisto, alienazione o locazione ultranovennale di immobili. Gli atti devono essere trasmessi entro 20 giorni dalla loro adozione; la Giunta decide entro 20 giorni dal ricevimento. Se non interviene approvazione o diniego entro il termine, gli atti diventano esecutivi. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiesta di elementi integrativi. La Giunta può inoltre disporre ispezioni e verifiche; il Presidente dell’ERSA deve fornire tutte le informazioni richieste ai fini della vigilanza.

Statuto, regolamenti e organizzazione interna

L’ERSA si dota di uno statuto che disciplina competenze e funzionamento degli organi, gli atti urgenti, decadenza, revoca, sostituzione e incompatibilità, oltre ai principi generali di organizzazione e contabilità. Il Consiglio di amministrazione deve adottare i regolamenti di organizzazione, funzionamento e contabilità entro 120 giorni dal decreto di nomina iniziale. I regolamenti definiscono l’assetto organizzativo, la pianta organica, le funzioni dei direttori di settore, le modalità di erogazione dei servizi tecnici e informativi a terzi, l’eventuale attività a condizioni di favore per associazioni senza scopo di lucro rappresentative di interessi sociali, nonché le norme di contabilità e i centri di costo. L’organizzazione deve ispirarsi a programmazione, interdisciplinarietà, specializzazione, responsabilità individuale, collaborazione istituzionale e verifica della qualità.

Programmazione e comitato tecnico di indirizzo

Il Comitato tecnico di indirizzo, istituito dalla Regione entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, svolge funzioni di indirizzo nella definizione di obiettivi e programmi dell’ERSA e di consulenza tecnica sul loro andamento. Ne fanno parte rappresentanti della Regione, delle organizzazioni professionali agricole, delle cooperative, di Unioncamere, dell’Università di Udine, degli agronomi e forestali, dei consumatori, dell’UPI, dei periti agrari e agrotecnici, dei vivaisti viticoli e dei Consorzi tutela vini. Il Comitato esprime valutazioni e proposte al Presidente dell’ERSA, si riunisce di norma ogni quadrimestre e può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei componenti. Il primo programma annuale può essere predisposto senza piano pluriennale e senza la formalizzazione preventiva delle convenzioni di cui alla disciplina dei rapporti con terzi.

Finanziamento e gestione economico-patrimoniale

Le fonti di finanziamento dell’ERSA comprendono una quota annuale per spese di funzionamento e attività stabilita nella legge finanziaria regionale, i proventi delle attività svolte verso terzi, ulteriori stanziamenti del bilancio regionale, finanziamenti statali finalizzati e risorse dell’Unione europea o di altri organismi pubblici nazionali e internazionali per progetti specifici. L’ERSA ha patrimonio e bilancio propri; l’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il bilancio di previsione annuale va trasmesso alla Regione entro il 30 settembre per il controllo regionale, mentre il conto consuntivo va adottato entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Personale e regime giuridico

L’ERSA ha un proprio ruolo organico. Al personale si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico previste per il personale regionale, mentre le materie di contrattazione integrativa aziendale sono definite con autonomia negoziale; la contrattazione aziendale decorre dal quadriennio 2002-2005 e, fino ad allora, si applica la disciplina del personale regionale. Al personale operaio delle aziende o gestioni agricole si applica il contratto collettivo nazionale di categoria.

Transizione dal precedente ente agricolo

La legge disciplina il passaggio dall’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura all’ERSA. Dalla data di entrata in vigore opera un Commissario straordinario per gli affari correnti e gli atti urgenti; in caso di rinuncia o cessazione anticipata viene nominato un nuovo Commissario. Entro 15 giorni devono essere definiti modalità, termini e compenso del Commissario. Quest’ultimo ricostruisce beni, rapporti giuridici e situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente originario, mentre i rapporti attivi e passivi restano in capo all’ERSA. Le funzioni dell’ente sopravvivono in parte in capo all’ERSA e, per quelle non attribuite all’Agenzia, la Giunta regionale le ripartisce tra gli uffici dell’Amministrazione regionale.

Personale in fase di trasferimento e inquadramenti speciali

Il personale dell’ente agricolo precedente è temporaneamente assegnato all’ERSA e conserva stato giuridico ed economico fino ai nuovi inquadramenti. Il personale può essere trasferito nel ruolo dell’ERSA, nei limiti della pianta organica, tramite decreto del Presidente della Regione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sulla base di domanda dell’interessato e secondo modalità definite dalla struttura regionale competente. Chi non viene inquadrato può essere riassegnato ad altre strutture regionali; se necessario, può essere posto in comando presso l’ERSA anche in deroga ai limiti ordinari. È inoltre previsto l’inquadramento, a domanda e previo corso-concorso, del personale del Centro Servizi Agrometeorologici per il Friuli Venezia Giulia che al 31 dicembre 2001 svolgeva incarichi funzionali alle attività dell’ERSA, con conservazione dell’anzianità giuridica e del trattamento economico di miglior favore.

Disposizioni finali e coordinamento normativo

Le citazioni normative all’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura devono intendersi riferite all’ERSA per le materie a essa attribuite, oppure agli uffici regionali individuati per le restanti competenze. La legge autorizza inoltre l’eventuale attribuzione di risorse strumentali e finanziarie alla Regione in coerenza con il riparto delle competenze. Il personale già addetto alle competenze trasferite agli uffici regionali viene assegnato a tali uffici con successivo decreto del Direttore regionale dell’organizzazione e del personale, dopo la cessazione del regime commissariale.

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