Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 25/2002

Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste.

Normativa regionaleL.R. FVG 25/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’EZIT come ente pubblico non economico per lo sviluppo dell’area industriale di Trieste, definendone organi, competenze, fonti finanziarie, controlli e norme transitorie. Prevede una fase iniziale di prima attuazione per la nomina degli organi e la predisposizione dello statuto, con effetti dal 7 ottobre 2002. Alcune previsioni transitorie hanno esaurito la loro efficacia.

Disciplina dell’Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT)

Disciplina dell’Ente Zona Industriale di Trieste

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 25 del 2002 regola l’assetto, le funzioni e il funzionamento dell’Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), quale ente pubblico non economico operante nel comprensorio industriale di interesse regionale. La disciplina è rivolta al territorio regionale e, in particolare, all’area industriale di Trieste e ai soggetti pubblici e privati coinvolti nella sua gestione e nello sviluppo.

Natura giuridica, finalità e autonomia

L’EZIT è qualificato come ente pubblico non economico, dotato di piena capacità di diritto pubblico e privato. Ha il compito di promuovere lo sviluppo delle attività industriali, economiche e di servizi nell’ambito dell’agglomerato industriale di interesse regionale e di amministrare il comprensorio industriale anche esercitando funzioni autorizzatorie per le attività ritenute compatibili con la pianificazione territoriale e urbanistica.

L’ente ha durata illimitata e dispone di autonomia finanziaria fondata su diverse entrate:

  • contributi comunitari, statali, regionali e privati;
  • ricavi dalla vendita di immobili e dalla riscossione dei canoni di locazione;
  • contributi e canoni a copertura dei costi dei servizi erogati.

L’EZIT può accedere ai finanziamenti previsti dalla Comunità europea, dallo Stato e dalla Regione a favore dei consorzi industriali.

Organi dell’ente e composizione

Gli organi dell’EZIT sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, tra persone di comprovata esperienza professionale e imprenditoriale. Dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Rappresenta legalmente l’ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne dirige i lavori; in caso di assenza, impedimento o vacanza è sostituito dal Vicepresidente previsto dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e controllo ed è composto, oltre che dal Presidente, da quattordici membri nominati con decreto del Presidente della Regione e designati da una pluralità di enti e organizzazioni territoriali ed economiche: Regione, Provincia e Comuni interessati, Camera di commercio, Autorità portuale, Consorzio per la ricerca scientifica e tecnologica, organizzazioni degli industriali, artigiani, commercianti e organizzazioni sindacali dei lavoratori. Dura in carica quattro anni ed è preposto alla gestione dell’ente.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e svolgono controlli finanziari, contabili e gestionali.

Direzione e personale

Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. Dura in carica per un periodo che si estende di 180 giorni oltre il Consiglio che lo ha nominato ed è rinnovabile. È responsabile della gestione dell’ente, del personale, dell’organizzazione degli uffici e dell’esecuzione delle deliberazioni degli organi di amministrazione, nei limiti degli indirizzi del Consiglio e delle direttive del Presidente.

Competenze e attività dell’EZIT

Nel proprio territorio l’EZIT promuove e favorisce lo sviluppo economico e infrastrutturale dell’area amministrata, autorizzando gli insediamenti industriali, economici e di servizi. Svolge inoltre funzioni di programmazione e pianificazione territoriale, acquisisce, vende e loca aree e immobili, realizza opere pubbliche e infrastrutture anche mediante espropriazione, promuove e gestisce servizi alle imprese, esercita vigilanza su progetti e programmi autorizzati e può espropriare aree e immobili inutilizzati secondo i regolamenti adottati.

L’ente è titolare del diritto di uso gratuito dei fondi, edifici, installazioni e macchinari statali situati nell’area del comprensorio e svolge funzioni di sportello unico per le attività produttive, con competenza a indire conferenze di servizi e stipulare accordi con gli enti interessati.

Fuori dal proprio territorio, per le finalità istituzionali, può promuovere e partecipare allo sviluppo produttivo e infrastrutturale dell’area di riferimento e promuovere, progettare e realizzare zone industriali anche all’estero, in coerenza con gli indirizzi comunitari, nazionali o regionali.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l’EZIT può operare direttamente anche tramite società di capitali, oppure collaborare con soggetti pubblici e privati mediante accordi, convenzioni, costituzione o partecipazione a società di capitali e partecipazione a enti transnazionali.

Statuto e regime di approvazione

Lo statuto disciplina l’ordinamento e il funzionamento dell’EZIT. Gli atti statutari e le loro modifiche o integrazioni sono adottati dal Consiglio di amministrazione, trasmessi alla Direzione regionale dell’industria entro 15 giorni e sottoposti all’approvazione della Giunta regionale entro i successivi 40 giorni.

Se la Giunta non approva, l’ente deve adeguarsi alle indicazioni ricevute entro 60 giorni dalla deliberazione giuntale.

In prima applicazione, lo statuto doveva essere adottato e trasmesso alla Direzione regionale dell’industria entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, con approvazione della Giunta entro i 30 giorni successivi. In caso di inerzia, l’Assessore regionale all’industria, previa diffida, poteva nominare un Commissario incaricato di predisporre lo statuto entro il termine fissato nell’atto di nomina. Questa previsione ha esaurito la sua funzione con l’attuazione iniziale della legge.

Ordinamento finanziario, contabile e vigilanza

Nella gestione del patrimonio e della contabilità, l’EZIT deve osservare, per quanto applicabili, le disposizioni del regolamento regionale richiamato e quelle in materia di contabilità economico-patrimoniale.

L’ente è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale per il tramite della Direzione regionale dell’industria. La vigilanza riguarda, sotto il profilo della legittimità e del merito, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e bilancio economico-patrimoniale, il programma annuale di attività e di promozione industriale, nonché il regolamento di organizzazione e la pianta organica del personale.

Gli atti soggetti a controllo diventano esecutivi con approvazione della Giunta entro 40 giorni dal ricevimento da parte della Direzione regionale dell’industria; decorso il termine senza provvedimento, diventano comunque esecutivi. In caso di mancata approvazione, l’EZIT deve adeguarsi entro 30 giorni.

La Giunta può richiedere in ogni momento qualunque atto dell’ente ai fini della vigilanza. In presenza di gravi irregolarità di gestione o di impossibilità di funzionamento degli organi, la Giunta, su proposta dell’Assessore regionale all’industria, può sciogliere gli organi e nominare un Commissario con pieni poteri per il tempo necessario alla ricostituzione e comunque non oltre sei mesi.

Atti patrimoniali e diritti reali

Gli atti di trasferimento della proprietà e di costituzione di diritti reali sugli immobili esistenti nel territorio dell’EZIT, esclusi quelli ad uso abitativo, devono essere approvati dall’ente a pena di nullità. L’approvazione può intervenire anche successivamente agli atti stipulati tra privati e deve essere annotata nel Libro Tavolare.

Norme transitorie e di prima applicazione

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Presidente della Regione doveva nominare i nuovi organi previsti dalla disciplina. Fino alla loro nomina restavano in carica gli organi precedenti.

L’attuale Direttore dell’EZIT conservava il trattamento economico, giuridico e previdenziale in godimento, ma in prima applicazione cessava comunque entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Per il primo esercizio, al Consiglio di amministrazione nominato veniva aggregato un rappresentante di Triestexpo Challenge 2007 con diritto di intervento e parere consultivo. Si tratta di una previsione limitata temporalmente al primo esercizio, ormai esaurita.

Abrogazione e rinvio normativo

La legge abroga l’articolo 6 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 36.

Per quanto non espressamente previsto, rinvia alle disposizioni dell’ordine n. 66 del 18 aprile 1953 del cessato Governo militare alleato e successive modifiche.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e produce effetti dalla medesima data, cioè dal 7 ottobre 2002.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.