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Sentenza

Sentenza n. 4630/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 95 del 5 gennaio 2024, resa inter partes, concernente due provvedimenti di diniego di condono edilizio.

Giustizia amministrativa202403087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. II, che aveva respinto i motivi aggiunti contro due dinieghi di condono edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva impugnato due dinieghi comunali di condono edilizio adottati ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, deducendo: violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, nonché del principio di affidamento; difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento e sviamento; violazione della disciplina sul condono edilizio, della normativa urbanistica e paesaggistica regionale e provinciale, delle norme di tutela idrogeologica e della circolare ministeriale richiamata; erronea ritenuta preclusività del vincolo paesaggistico; genericità e insufficienza della motivazione dei dinieghi. L’appellante sosteneva, in particolare, che l’area non fosse soggetta a inedificabilità assoluta, che il piano territoriale consentisse incrementi di volume e superficie, che uno degli interventi consistesse nella chiusura di un porticato preesistente e che un precedente titolo in sanatoria avesse assentito superficie e volumetria del porticato. Contestava inoltre l’adozione di un unico provvedimento per i due abusi e chiedeva l’acquisizione istruttoria degli atti ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato il rigetto dei motivi aggiunti pronunciato dal TAR; il capo relativo all’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse non era stato impugnato ed era passato in giudicato. L’istanza istruttoria è stata respinta perché la documentazione era già esaustiva. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina l’annullamento del diniego quando il procedimento di condono è vincolato e il ricorrente non dimostra che le osservazioni avrebbero potuto condurre a un esito diverso. L’avvio del contraddittorio da parte dell’amministrazione non modifica la natura vincolata del potere esercitato. Il secondo motivo è stato respinto perché il vincolo paesaggistico imposto con D.M. 22 luglio 1968 era anteriore alla realizzazione delle opere e, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, precludeva la sanatoria delle opere abusive non conformi alla normativa urbanistica e agli strumenti urbanistici. Il Collegio ha ritenuto applicabile il vincolo paesaggistico statale, precisando che la disciplina del PUT e del PTCP non superava tale preclusione e che il precedente titolo edilizio in sanatoria non riguardava la chiusura del porticato oggetto della domanda respinta. È stata inoltre esclusa l’illegittimità dell’adozione di un unico provvedimento per due distinti abusi riferibili alla medesima proprietaria e posti a ridotta distanza. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: … siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

    La disposizione preclude il condono quando il vincolo paesaggistico sia anteriore alla realizzazione dell’abuso e l’opera sia priva o difforme dal titolo edilizio e non conforme alla disciplina urbanistica; nel caso concreto il D.M. 22 luglio 1968 costituiva vincolo ostativo.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non comporta necessariamente l’annullamento del diniego di condono quando l’esito è vincolato e il ricorrente non dimostra l’effettiva incidenza delle osservazioni su un possibile diverso esito.

  • artt. 3 e ss. l. n. 241/1990

    Il diniego di condono deve essere sorretto da una motivazione idonea a rendere comprensibile l’iter logico-giuridico; nel caso concreto il richiamo al vincolo paesaggistico anteriore e alla non conformità urbanistica è stato ritenuto sufficiente.

  • artt. 64 e 65 c.p.a.

    L’acquisizione istruttoria non è necessaria quando gli atti già presenti nel fascicolo sono esaustivi ai fini della decisione.

  • D.M. 22 luglio 1968

    Il vincolo paesaggistico imposto dal decreto, anteriore alla realizzazione degli abusi, è stato ritenuto applicabile e ostativo alla sanatoria condonistica.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio, quando l’opera ricade in un vincolo paesaggistico anteriore alla sua realizzazione e ricorrono gli ulteriori presupposti di cui all’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, il diniego ha natura vincolata e l’amministrazione non dispone di margini di discrezionalità tali da consentire il rilascio della sanatoria in contrasto con la preclusione legislativa.
  • La violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non comporta l’annullamento del diniego di condono se il provvedimento è vincolato e l’interessato non dimostra che le osservazioni procedimentali avrebbero potuto incidere concretamente sull’esito finale.
  • L’avvio del contraddittorio procedimentale da parte dell’amministrazione non trasforma in discrezionale un procedimento che la legge configura come vincolato, né esclude l’applicazione della regola secondo cui i vizi partecipativi sono irrilevanti quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • La disciplina urbanistica o paesaggistica regionale e provinciale non può neutralizzare la preclusione derivante da un vincolo paesaggistico statale anteriore all’abuso, quando la normativa sul condono individua tale vincolo come causa ostativa alla sanatoria.
  • L’amministrazione può adottare un unico provvedimento di diniego per più domande o abusi edilizi distinti quando essi fanno capo al medesimo interessato e presentano una connessione fattuale, purché il provvedimento consenta di individuare le ragioni del diniego riferite agli interventi considerati.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentale

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