Sentenza del 27/12/2018 n. 9432 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accise, dazi e diritti doganali - Addizionale provinciale sull'energia elettrica - Incompatibilità con la disciplina comunitaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto l’addizionale provinciale incompatibile con la disciplina comunitaria, poiché priva di una finalità specifica ulteriore rispetto al mero finanziamento degli enti locali. Di conseguenza, è stato riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle somme versate a titolo di addizionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la debenza dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica, sostenendo che il tributo fosse incompatibile con l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. In particolare, l’addizionale risultava destinata esclusivamente al finanziamento dei bilanci delle Province, senza una specifica finalità extrafiscale o collegata alla tutela della salute, dell’ambiente o ad altri obiettivi riconosciuti dal diritto dell’Unione.
Norme richiamate
Art. 6 del decreto-legge n. 511/1998, come modificato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 26/2007
Costituisce la base normativa nazionale dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica, la cui applicazione è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione nel caso esaminato.
Art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE
Gli Stati membri possono imporre altre imposte indirette su prodotti sottoposti ad accisa soltanto per fini specifici.
Un’imposta indiretta aggiuntiva rispetto all’accisa è compatibile con la direttiva solo se persegue una finalità specifica, diversa dal semplice finanziamento del bilancio pubblico. Poiché l’addizionale provinciale era destinata esclusivamente al finanziamento dei bilanci delle Province, è stata giudicata incompatibile.
Massime di principio
- Un tributo nazionale o locale applicato a prodotti soggetti ad accisa può essere incompatibile con il diritto dell’Unione se non persegue una finalità specifica ulteriore rispetto al reperimento di entrate.
- La destinazione delle somme al semplice finanziamento del bilancio dell’ente impositore non costituisce, di per sé, una finalità specifica sufficiente.
- Quando un tributo è dichiarato incompatibile con una direttiva europea, il contribuente può chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate, secondo le condizioni e i termini previsti dalla normativa nazionale.
- La valutazione deve concentrarsi sia sulla struttura del tributo sia sulla destinazione effettiva del gettito: una finalità formalmente indicata, ma non concretamente perseguita, potrebbe non essere sufficiente.
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