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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03950/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, contestando in particolare il disconoscimento della deducibilità di oneri finanziari connessi a un'operazione straordinaria di acquisizione con indebitamento, con recupero a tassazione di un maggiore imponibile IRES e irrogazione di sanzioni. La società aveva impugnato l'atto davanti alla CTP di Milano, ottenendo accoglimento sul punto; la CTR Lombardia aveva confermato la legittimità dell'operazione. Nel giudizio di cassazione, dopo che il separato ricorso della contribuente era già stato dichiarato estinto per definizione agevolata della lite, sia la società controricorrente sia l'Agenzia hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del presente giudizio per intervenuta definizione agevolata e cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione n. 5587/2017 per intervenuta e integrale definizione della controversia tramite definizione agevolata della lite fiscale. Ha dato atto che la domanda di definizione e la mancata presenza di un diniego in atti determinano l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, commi 6 e 13, del d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018. Ha inoltre precisato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 6 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La presentazione della domanda di definizione agevolata, unita alla mancanza di diniego agli atti, determina l'estinzione del giudizio per intervenuta e integrale definizione della lite.

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Norma di conversione richiamata quale base della disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica il pagamento del contributo unificato დამატivo (cd. doppio contributo) in presenza dell'estinzione dichiarata nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari di legittimità, la definizione agevolata della controversia, se ritualmente perfezionata e non seguita da diniego, comporta l'estinzione del processo anche in Cassazione.
  • Quando la lite è integralmente definita ai sensi della normativa sulla rottamazione/definizione agevolata, viene meno l'interesse alla decisione sul merito e la Corte deve limitarsi a prendere atto dell'estinzione.
  • Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata, e non opera il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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