Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14037/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento del provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale di Aifa in data 8 luglio 2024 all’indirizzo web: https://www.aifa.gov.it/-/avvio-del-procedimento-di-pay-back-convenzionata-1.83-2-semestre-2023, con il quale la predetta Autorità comunicava alle aziende interessate l’apertura della piattaforma relativa al pay back 1.83%, di cui all'art. 11, comma 6, del d.l. 78/2010, all’interno della quale era possibile prendere visione delle tabelle, suddivise per Regione, recanti la determinazione del valore complessivo di pay back relativo al II° semestre 2023; della “Nota metodologica” e del relativo allegato 1, concernente la procedura di calcolo del “pay back spesa farmaceutica convenzionata secondo semestre 2023”, pubblicata in data 7 novembre 2023 sul sito istituzionale di Aifa all’indirizzo web:https://www.aifa.gov.it/documents/20142/895959/Nota_metodologica_Payback_II_semestre2023.pdf; • della tabella pubblicata sul portale Front End di Aifa, contenente i dati relativi agli importi richiesti a titolo di “pay back Convenzionata II semestre 2023” calcolati con riferimento alla società ricorrente; • del documento, pubblicato in data 8 luglio 2024 sul sito istituzionale di Aifa all’indirizzo web: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/895959/modalità__versamento_riferimenti_bancari_12.07.2024.pdf, contenente le modalità di versamento alle Regioni degli importi richiesti a titolo di “pay back Convenzionata II semestre 2023”; • nonché di tutti gli atti ad essi preordinati, consequenziali e/o comunque connessi ancorché non conosciuti, ivi compresi, ove ed in quanto occorrer possa, di tutti gli atti endoprocedimentali relativi al procedimento di definizione del pay back 1,83 per il secondo semestre 2023

Giustizia amministrativa202410734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti AIFA di avvio della piattaforma e di determinazione degli importi dovuti a titolo di pay back convenzionata dell'1,83% per il secondo semestre 2023, inclusi la nota metodologica, le tabelle regionali e le modalità di versamento

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (autorità regolatoria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la quantificazione del pay back convenzionata dell'1,83%, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 6, d.l. 78/2010, violazione dell'art. 53 Cost. e degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per insufficienza ed erroneità dell'istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia e violazione dei principi di trasparenza, partecipazione, completezza e verificabilità dei dati. In particolare, ha sostenuto che i dati OsMed, utilizzati da AIFA per il calcolo, costituiscono soltanto lo strumento per ricostruire la spesa farmaceutica effettiva e che, ove erronei, dovrebbero essere corretti; che AIFA avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio sull'esattezza dei dati; che la pubblicazione di dati aggregati non consentiva di verificare la base di calcolo; e che l'Autorità avrebbe dovuto procedere a un riesame istruttorio degli importi contestati. AIFA ha eccepito che la legge la vincola all'utilizzo del flusso OsMed quale unica fonte per il monitoraggio e il calcolo del pay back, senza attribuirle poteri discrezionali di scelta, accertamento autonomo o rettifica dei dati alimentati dalle farmacie.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che, sulla base degli artt. 11, comma 6, d.l. 78/2010, 48, comma 5, lett. b), d.l. 269/2003, 5, comma 2, d.l. 159/2007, 8, comma 2, d.P.R. 371/1998 e 68, commi 9 e 10, l'AIFA svolga un'attività vincolata, tecnico-contabile, meramente ricognitiva e riepilogativa dei dati OsMed, senza margini di discrezionalità amministrativa o tecnica e senza spendita di potere autoritativo. La contestazione della ricorrente riguarda esclusivamente la correttezza concreta dei dati e degli importi calcolati, non l'esercizio di un potere amministrativo né l'impianto normativo del pay back. Ne deriva un rapporto obbligatorio nel quale l'impresa vanta un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto, da far valere davanti al giudice ordinario secondo il criterio del petitum sostanziale. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, d.l. 78/2010

    Il Servizio sanitario nazionale ... trattiene ad ulteriore titolo di sconto ... una quota pari all'1,82 per cento ... Dalla medesima data le aziende farmaceutiche ... corrispondono alle regioni medesime e all'erario un importo dell'1,83 per cento ...

    La disposizione fissa direttamente la percentuale del pay back e costituisce la base legale del calcolo degli importi dovuti dalle aziende farmaceutiche.

  • art. 48, comma 5, lett. b), d.l. 269/2003

    Monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) ... il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera ... a carico del SSN.

    Attribuisce ad AIFA il compito di monitorare la spesa farmaceutica mediante OsMed, senza conferire un potere discrezionale di scelta o modifica dei dati.

  • art. 5, comma 2, d.l. 159/2007

    L'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica ... sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali ... nonché sulla base dei dati delle regioni concernenti la distribuzione diretta.

    Individua le fonti normative del monitoraggio della spesa e conferma l'utilizzo dei dati OsMed per la verifica del superamento dei tetti di spesa.

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 371/1998

    Le farmacie consegneranno ... un idoneo supporto informatico contenente i dati rilevati con penna ottica dal fustello al fine di consentire alla parte pubblica il tempestivo utilizzo.

    Disciplina la trasmissione alla parte pubblica dei dati di vendita utilizzati per il monitoraggio.

  • art. 68, commi 9 e 10, l. 448/1998

    Le farmacie pubbliche e private ... trasmettono ... i dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

    Prevede l'acquisizione informatica dei dati di vendita da parte dell'Osservatorio e consente l'utilizzo di dati e collaborazioni per i relativi compiti.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria di giurisdizione, consente la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 73 c.p.a.

    Il TAR ha dato avviso alle parti della possibile questione di difetto di giurisdizione e ha assegnato un termine per deduzioni prima della decisione.

Massime di principio

  • Quando la pubblica amministrazione si limita ad applicare matematicamente una percentuale fissata dalla legge a dati contabili acquisiti secondo procedure normativamente predeterminate, senza margini di scelta, valutazione o correzione autonoma, l'attività è vincolata e non costituisce esercizio di potere autoritativo.
  • La controversia sulla correttezza concreta dei dati contabili utilizzati per quantificare un obbligo di pagamento, quando non investa l'esercizio di un potere discrezionale né l'impianto normativo della prestazione, riguarda un diritto soggettivo e spetta alla giurisdizione ordinaria.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre individuare il petitum sostanziale: la giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia contesta le modalità di esercizio di un potere autoritativo, mentre non sussiste quando il rapporto si colloca a valle del potere e ha natura paritaria e obbligatoria.
  • La riassunzione davanti al giudice ordinario della causa dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa è possibile, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.