Cassazione Penale, Sentenza n. 33587/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Trieste che, in sede di rinvio dopo annullamento parziale della Cassazione, ha rideterminato le pene accessorie fallimentari ai sensi dell'art. 216 L.F. nella misura pari alla pena principale (anni 2 e mesi 6) inflitta per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il ricorso in Cassazione articolava due motivi: (1) nullità della composizione del collegio per la presenza di un giudice che aveva già partecipato al precedente collegio che aveva emesso la sentenza poi annullata (eccezione di incompatibilità/nullità); (2) errata applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. nella determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari (contestazione della congruità della quantificazione della pena accessoria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la presenza nel collegio di un magistrato già partecipante alla decisione annullata costituisca causa di nullità: si tratta di mera incompatibilità da far valere con la procedura di astensione/ricusazione ex art. 37 c.p.p., non dedotta tempestivamente, e dunque non idonea a fondare l'annullamento. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità, perché non ha contrastato in modo preciso la motivazione della corte territoriale, la quale aveva motivato la rideterminazione delle pene accessorie richiamando la particolare intensità del dolo e concreti indicatori fattuali (esercizio di discrezionalità motivata, non sindacabile in cassazione se adeguatamente spiegata). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216 Legge Fallimentare
Consente l'applicazione di pene accessorie fallimentari; la Corte territoriale ha rideterminato tali pene in rapporto alla pena principale (e ha motivato la misura con riferimento alla gravità del dolo).
art. 34 cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 34 come norma di incompatibilità del giudice che non incide sulla capacità del giudice e dunque non produce nullità assoluta del provvedimento: l'incompatibilità deve essere fatta valere con la procedura di astensione o ricusazione.
art. 37 cod. proc. pen.
Individua la procedura per far valere l'astensione/ricusazione; la giurisprudenza richiede l'utilizzo tempestivo di questa procedura per dedurre l'incompatibilità, pena l'esclusione della rilevanza ai fini della nullità.
art. 178 cod. proc. pen.
Norma sulla nullità assoluta; la Corte distingue tra nullità per difetto di capacità (art. 178) e mere incompatibilità (art. 34) che non comportano nullità automatica.
art. 179 cod. proc. pen.
Collegato alle nullità previste dall'art. 178; la Corte chiarisce che l'incompatibilità prevista dall'art. 34 non rientra fra le ipotesi che determinano nullità ex art. 178/179.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Regolano la determinazione della pena e il cumulo di pene; la Corte territoriale ha esercitato il potere discrezionale nella quantificazione della pena accessoria richiamando elementi fattuali e l'intensità del dolo; la Cassazione ha ritenuto che il motivo del ricorrente non abbia specificamente confutato tale motivazione.
art. 591 cod. proc. pen., comma 1 lett. c)
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando manca la specificità dei motivi; la Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per aspecificità rispetto alla motivazione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per profili di colpa, il versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha condannato il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in relazione alla tenuta dell'udienza; non incide sul merito ma sul rito processuale seguito (udienza ai sensi della normativa emergenziale).
Massime di principio
- L'incompatibilità del giudice (art. 34 c.p.p.) non equivale automaticamente a nullità del provvedimento: va distinta dalla capacità del giudice e deve essere fatta valere tempestivamente con la procedura di astensione o ricusazione (art. 37 c.p.p.). Se non sollevata secondo le forme e i termini previsti, l'eccezione perde efficacia in sede di impugnazione.
- In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione della decisione impugnata; la mera enunciazione di tesi generiche o la mancata confutazione delle argomentazioni poste dalla corte territoriale comportano inammissibilità per aspecificità (art. 591 c.p.p.).
- La determinazione delle pene accessorie e della misura della pena rientra nell'ambito del potere discrezionale del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se emerge un vizio di motivazione o una violazione di legge; valutazioni discrezionali ben motivate sono difficilmente censurabili.
- Chi propone ricorso in Cassazione con profili di colpa o con argomentazioni inammissibili rischia di essere condannato oltre alle spese processuali anche al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p. e giurisprudenza costituzionale), quindi è consigliabile valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di impugnare.
- Nelle controversie relative a sentenze pronunciate dopo rinvio dalla Cassazione, è prudente verificare tempestivamente eventuali cause di incompatibilità o ricusazione e seguirne la procedura dedicata, altrimenti tali eccezioni non saranno utili in sede di impugnazione successiva.
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