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Sentenza

Sentenza n. 247/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2896/2025, resa tra le parti, pubblicata il 22 dicembre 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 612/2025;

Giustizia amministrativa202600253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro la revoca del nulla osta all’ingresso e respinto i motivi aggiunti contro successive note prefettizie

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado, deducendo l’erroneità della declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e riproponendo i motivi originari. In primo grado aveva impugnato il provvedimento prefettizio del 3 aprile 2024, qualificato come revoca del nulla osta all’ingresso, deducendo: la mancata comunicazione di avvio del procedimento, in violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, poiché avrebbe potuto chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione; la violazione di legge, l’eccesso di potere e la violazione della circolare ministeriale n. 3836/2007, sostenendo di essere entrato regolarmente in Italia e che la mancata stipula del contratto di soggiorno dipendeva dall’indisponibilità e dall’omissione del datore di lavoro. Con motivi aggiunti aveva impugnato due successive note prefettizie del 19 maggio e del 5 giugno 2025. L’appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza e, in sostanza, l’annullamento degli atti prefettizi.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello limitatamente alla questione processuale relativa alla qualificazione del ricorso introduttivo. Ha ritenuto erronea la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal TAR, perché il provvedimento originario di revoca del nulla osta non era stato superato dalle successive note prefettizie, aventi natura meramente endoprocedimentale. Nel merito, tuttavia, ha respinto il ricorso introduttivo: non vi è stata violazione procedimentale, poiché la Prefettura aveva correttamente inviato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 al soggetto richiedente, ossia al datore di lavoro; inoltre, il lavoratore non ha indicato come avrebbe potuto sopperire alle carenze imputabili al richiedente, emerse in relazione all’insufficiente capacità economica della società datrice di lavoro. Il Collegio ha precisato che la “revoca” del nulla osta doveva essere qualificata non come revoca ex art. 21-quinquies l. 241/1990, ma come decadenza accertativa o revoca sanzionatoria. Il provvedimento era legittimo perché adottato dopo aver accertato l’insufficiente capacità economica del datore di lavoro. Il lavoratore straniero non può utilizzare il permesso di soggiorno per attesa occupazione per eludere la disciplina dei flussi, che prevede verifiche posticipate nell’ambito di una procedura eccezionale. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché le note impugnate erano semplici comunicazioni informali endoprocedimentali e non provvedimenti lesivi. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata nel senso di respingere il ricorso introduttivo e dichiarare inammissibile quello per motivi aggiunti. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina illegittimità quando l’amministrazione abbia comunque attivato il contraddittorio mediante il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis e il privato non dimostri quale apporto partecipativo avrebbe potuto fornire.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato ritenuto correttamente comunicato al soggetto richiedente, individuato nel datore di lavoro, in relazione alle carenze concernenti la sua capacità economica.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Il provvedimento denominato revoca del nulla osta non è stato qualificato come revoca in senso proprio, bensì come decadenza accertativa o revoca sanzionatoria, non riconducibile alla revoca discrezionale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 38 c.p.a.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo originariamente impugnato non è stato sostituito o superato da atti successivi aventi natura meramente endoprocedimentale, il ricorso contro il provvedimento originario non diviene improcedibile; gli atti successivi privi di autonoma lesività non costituiscono oggetto di impugnazione provvedimentale.
  • Nel procedimento di rilascio del nulla osta all’ingresso per lavoro, il preavviso di rigetto comunicato al datore di lavoro richiedente può assicurare il contraddittorio procedimentale rispetto alle carenze riferibili alla sua posizione, senza che il lavoratore straniero possa limitarsi a dedurre genericamente la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
  • La verifica dell’insufficiente capacità economica del datore di lavoro può giustificare il ritiro del nulla osta all’ingresso; l’atto denominato revoca può essere qualificato, secondo la sua effettiva funzione, come decadenza accertativa o revoca sanzionatoria, anziché come revoca discrezionale ex art. 21-quinquies l. 241/1990.
  • Il lavoratore straniero non può utilizzare il permesso di soggiorno per attesa occupazione per eludere la disciplina sui flussi quando il nulla osta sia stato ritirato in ragione dell’insufficiente capacità economica del datore di lavoro nell’ambito della procedura eccezionale prevista per l’ingresso per lavoro.
  • Le comunicazioni informali e gli atti endoprocedimentali privi di autonoma efficacia lesiva non sono immediatamente impugnabili; il ricorso proposto contro di essi è inammissibile per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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