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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01160/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì per guida in stato di ebbrezza, aggravata dalla provocazione di un incidente stradale e dalla commissione in orario notturno. L'unico motivo dedotto denunciava inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, con specifico riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché generico e perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici ritenuti adeguati.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta; la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la censura proposta contro il relativo diniego, perché generica e reiterativa di questioni già decise.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riproporre, in forma generica, censure già esaminate e disattese dal giudice di appello.
  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere censurato in cassazione solo con argomentazioni specifiche e realmente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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