Sentenza n. 11896/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento n. -OMISSIS-, con cui il Consolato Generale d’Italia a Istanbul, in esito al riesame disposto con sentenza del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-, ha nuovamente respinto la richiesta di visto d’ingresso per motivi di studio; - di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: terzo diniego del visto d’ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul all’esito del riesame disposto da una precedente sentenza del TAR
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ammesso al corso di laurea in Economia e Finanza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha impugnato il terzo diniego del visto per motivi di studio. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e l’elusione del giudicato e del vincolo conformativo derivante dalla precedente sentenza del TAR, sostenendo che il Consolato avesse reiterato valutazioni già censurate, in particolare l’irrilevanza delle somme versate sui conti correnti in prossimità della domanda di visto o della richiesta di documentazione integrativa. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione, rilevando che l’Amministrazione aveva esaminato singole movimentazioni bancarie senza considerare complessivamente il patrimonio e i redditi del nucleo familiare. Il ricorrente ha evidenziato la disponibilità sul proprio conto di euro 13.237,00, superiore alla soglia minima indicata per il rilascio del visto, nonché i redditi del padre derivanti dall’attività imprenditoriale, dalla pensione e da locazioni e quelli della madre derivanti dal lavoro e da locazioni. Ha contestato anche gli errori nella ricostruzione delle movimentazioni dei conti dei genitori, inclusa l’errata indicazione di date e dell’asserito azzeramento definitivo delle disponibilità. Infine, ha dedotto la violazione della disciplina sui visti per studio e l’introduzione di un requisito non previsto, consistente nella dimostrazione di una stabilità economica estesa a tutti gli anni del percorso universitario. Il Ministero ha sostenuto che le garanzie economiche non fossero sufficienti a garantire il sostentamento continuativo e che le movimentazioni in contanti non costituissero una fonte di reddito verificabile e tracciabile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha dichiarato inammissibile la censura di violazione o elusione del giudicato, perché il ricorrente non aveva dimostrato il passaggio in giudicato della precedente sentenza: mancava la prova della notificazione necessaria per il termine breve e non era ancora decorso il termine lungo di sei mesi per l’appello previsto dall’art. 92, comma 3, c.p.a. Il ricorso è stato tuttavia ritenuto fondato per il difetto di istruttoria e il correlato vizio motivazionale. Il Consolato aveva desunto la natura strumentale delle somme dalla sola prossimità temporale dei versamenti alla domanda o alla richiesta di integrazione documentale, senza ulteriori elementi oggettivi idonei a dimostrarne l’indisponibilità effettiva o l’illecita provenienza. Il giudice ha ritenuto fisiologico che il richiedente e la famiglia concentrassero le risorse sui conti destinati a documentare la capacità economica quando l’Amministrazione lo richiedeva. Ha inoltre rilevato il travisamento dei dati relativi ai conti dei genitori, con confusione delle date, delle operazioni e dei saldi, nonché l’omessa valutazione dei redditi da attività imprenditoriale e da locazione. La verifica avrebbe dovuto riguardare in modo complessivo e unitario la capacità economica familiare, mentre l’Amministrazione si era concentrata su singole movimentazioni bancarie. Il provvedimento è stato annullato ed è stato ordinato al Ministero un nuovo riesame definitivo dell’istanza entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 92, comma 1, c.p.a.
Il termine breve per l’impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza; la mancata prova della notificazione ha impedito di dimostrare il passaggio in giudicato della precedente pronuncia.
art. 92, comma 3, c.p.a.
Il termine lungo per l’appello è stato individuato in sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; non essendo ancora decorso, la precedente pronuncia non poteva considerarsi irrevocabile.
artt. 4, 39 e 39-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norme richiamate dal ricorrente come disciplina applicabile ai visti e ai soggiorni per motivi di studio.
artt. 40, 44-bis, 46 e 47 d.P.R. 394/1999
Norme regolamentari richiamate in materia di ingresso e soggiorno per motivi di studio.
art. 6-bis d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334
Norma richiamata dal ricorrente nell’ambito della disciplina dei requisiti per il visto di studio.
art. 4 d.i. n. 850/2011
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla soglia economica richiesta per il rilascio del visto per motivi di studio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La violazione o elusione del giudicato presuppone la prova dell’intervenuto passaggio in giudicato della precedente sentenza; in mancanza della prova della notificazione e prima del decorso del termine lungo per l’impugnazione, la relativa censura è inammissibile.
- Nella valutazione dei requisiti economici per il rilascio di un visto per motivi di studio, la mera prossimità temporale dei versamenti alla domanda o alla richiesta di integrazione documentale non consente, da sola, di qualificare le somme come fittizie o strumentali, in assenza di ulteriori elementi oggettivi e verificabili circa la loro effettiva indisponibilità o provenienza illecita.
- La verifica della capacità economica necessaria al rilascio del visto per motivi di studio deve fondarsi su una valutazione complessiva e unitaria delle risorse del richiedente e del nucleo familiare che lo sostiene, comprendendo disponibilità liquide, redditi da attività lavorativa o imprenditoriale e redditi da locazione, senza concentrarsi esclusivamente su singole movimentazioni bancarie.
- L’Amministrazione incorre in difetto di istruttoria e travisamento dei fatti quando fonda il diniego su una ricostruzione parziale, non aggiornata o temporalmente erronea dei conti correnti e omette di confrontare le proprie conclusioni con la documentazione bancaria e reddituale acquisita.
- L’Amministrazione non può trasformare automaticamente in indice negativo il fatto che il richiedente concentri le risorse sui conti esibiti in occasione della richiesta di documentazione economica aggiornata, poiché tale condotta può essere fisiologicamente diretta a dimostrare la disponibilità delle somme necessarie al soggiorno di studio.
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