Sentenza n. 10707/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del provvedimento n. 13038 -P del 17.11.2025 notificato in data 05.12.2025– e relativo alla pratica n. 20250021574 avente ad oggetto il diniego di rilascio del visto di studio ad istanza della Sig.ra Nageem Farwa l’Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan; per quanto riguarda i motivi aggiunti: del provvedimento n. 3313 -P del 16.03.2026 depositato in data 16.03.2026– notificato in data 11.05.2026 - e relativo alla pratica n. 20250021574 avente ad oggetto il diniego di rilascio del visto di studio ad istanza della Sig.ra Nageem Farwa l’Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto di studio e successivo provvedimento confermativo adottato all'esito del riesame
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, e ha successivamente proposto motivi aggiunti contro il provvedimento confermativo del diniego. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previa sottoposizione della questione alle parti, un possibile vizio preliminare relativo alla procura alle liti. La procura, redatta in italiano e inglese e recante un timbro riferibile a un notaio di Islamabad, non attestava che il pubblico ufficiale avesse previamente accertato l'identità della sottoscrittrice né che la firma fosse stata apposta in sua presenza. Il giudizio riguardava quindi la validità dell'autenticazione della procura rilasciata all'estero e, conseguentemente, la sussistenza della sottoscrizione giuridicamente richiesta per il ricorso amministrativo. La ricorrente non ha potuto ottenere la sanatoria del vizio mediante l'art. 182, comma 2, c.p.c. né mediante rimessione in termini.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, senza esaminare nel merito la legittimità dei dinieghi del visto. Ha applicato la legge processuale italiana alla procura utilizzata nel giudizio amministrativo italiano e ha ritenuto necessario, ai fini dell'autenticazione ex art. 2703 c.c., che dall'atto risultassero l'identificazione del sottoscrittore da parte del pubblico ufficiale e l'apposizione della firma in sua presenza. Il mero timbro notarile privo di tali attestazioni non integra una valida autenticazione. Poiché l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. qualifica come sottoscrizione del ricorso soltanto quella della parte abilitata a stare in giudizio personalmente oppure quella del difensore munito di procura speciale valida, la procura invalida ha determinato la mancanza della sottoscrizione giuridica del ricorso e la nullità prevista dall'art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a., rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 35 c.p.a. Il TAR ha escluso la sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c., richiamando il principio dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025 secondo cui tale disposizione non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo ed è incompatibile con la disciplina del c.p.a., che richiede che la procura preceda la redazione e la notificazione del ricorso. È stata altresì esclusa la rimessione in termini, poiché il ricorso era stato notificato dopo la pubblicazione della pronuncia dell'Adunanza Plenaria e non ricorrevano oggettive ragioni di incertezza normativa o gravi impedimenti di fatto. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della questione e la prossimità temporale della decisione dell'Adunanza Plenaria.
Norme richiamate
art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
Il TAR ne ricava l'applicazione della legge processuale italiana alla procura alle liti utilizzata in un giudizio italiano, anche se rilasciata all'estero.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dalla parte abilitata a difendersi personalmente oppure dal difensore munito di procura speciale; la procura deve quindi essere valida e preesistente alla redazione e notificazione del ricorso.
art. 83 c.p.c.
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme legalmente previste; la disposizione è applicabile anche al processo amministrativo.
art. 2703 c.c.
l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive
L'autenticazione richiede l'attestazione dell'identità del sottoscrittore e della sottoscrizione apposta in presenza del pubblico ufficiale; un timbro notarile privo di tali elementi non è sufficiente.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Consente la rilevazione d'ufficio della causa di inammissibilità derivante dalla mancata valida instaurazione del giudizio.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il ricorso privo della sottoscrizione giuridicamente richiesta è nullo e, non essendo validamente instaurato il giudizio, deve essere dichiarato inammissibile.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non è applicabile al processo amministrativo quale principio generale e non consente di sanare una procura nulla o inesistente, secondo il principio affermato dall'Adunanza Plenaria.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa avvertenza alle parti.
art. 73 c.p.a.
È stato applicato per sottoporre alle parti il possibile profilo di inammissibilità rilevato d'ufficio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo italiano, la procura speciale alle liti rilasciata all'estero è soggetta alle forme richieste dalla legge processuale italiana; l'autenticazione deve attestare sia il preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore sia l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.
- Ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a., la sottoscrizione del ricorso è una nozione giuridica: essa sussiste soltanto quando il ricorso sia sottoscritto dalla parte abilitata a stare in giudizio personalmente oppure da un difensore munito di valida procura speciale.
- La procura invalida o inesistente non può essere sanata nel processo amministrativo mediante l'art. 182, comma 2, c.p.c., poiché tale disposizione non costituisce un principio generale applicabile al rito amministrativo ed è incompatibile con la regola secondo cui la procura deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso.
- La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e di stretta interpretazione; dopo la pubblicazione di un precedente nomofilattico chiarificatore non può essere riconosciuta in assenza di oggettive ragioni di incertezza sul diritto applicabile o di gravi impedimenti di fatto.
- La mancanza della valida procura, determinando l'assenza della sottoscrizione giuridica del ricorso e impedendo di collegare l'atto a un ricorrente, comporta l'inammissibilità rilevabile d'ufficio e preclude l'esame del merito.
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