Cassazione Penale, Ordinanza n. 35030/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 35-ter contro un provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano. Il condannato ha presentato personalmente ricorso per cassazione, redatto e sottoscritto da lui e depositato presso l’Ufficio matricola della Casa di reclusione di Pavia. Il testo non specifica gli argomenti di merito del ricorso; la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché, ai sensi dell’art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto sottoscritto personalmente dal condannato anziché da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuta sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e congrua la somma, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Decisione assunta il 24 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 35-ter c.p.
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano di ha rigettato il reclamo proposto ex art. 35-ter da Giovanni Pastore avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Milano;
La disposizione è indicata quale fondamento del reclamo proposto nella fase di sorveglianza; la decisione di cassazione non esamina nel merito il rimedio, ma dichiara inammissibile il ricorso per difetto della sottoscrizione richiesta.
art. 613 c.p.p.
l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;
Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del condannato comporta l’inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risultano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
legge 23 giugno 2017, n. 103
l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;
La legge è richiamata quale fonte della modifica dell’art. 613 c.p.p. che impone la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto all’albo speciale, a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione presentato personalmente dal condannato è inammissibile quando non è sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall’art. 613 c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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