Cassazione Penale, Ordinanza n. 12342/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per detenzione e cessione di stupefacenti. Nel ricorso ha censurato, da un lato, la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che i dati disponibili imponessero la qualificazione in lieve entità; dall'altro, ha contestato il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza sulla lieve entità mirasse in realtà a una mera rivalutazione del merito, già correttamente esclusa dai giudici di merito sulla base della quantità di droga e principio attivo, della disponibilità di una consistente somma di denaro, della presenza di strumenti di pesatura e della reiterazione di condotte in breve tempo. Quanto alla pena, ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata, che aveva applicato il minimo edittale per la pena base e un aumento per il reato satellite in ragione della reiterazione a distanza di pochi giorni e con modalità sovrapponibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, perché proposta come richiesta di nuova valutazione del compendio indiziario, già apprezzato negativamente in appello. Ha inoltre reputato adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio, richiamando il principio secondo cui l'obbligo di motivazione sulla pena è assolto quando il giudice indichi gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti e decisivi. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
L'ipotesi di lieve entità non è riconoscibile quando il dato quantitativo della sostanza, il principio attivo, la disponibilità di denaro e di strumenti di pesatura, unitamente alla reiterazione delle condotte, sorreggono la qualificazione della condotta come attività di spaccio non lieve.
art. 133 c.p.
Ai fini della commisurazione della pena è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti prevalenti e di dominante rilievo, senza necessità di una analitica confutazione di tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti non può tradursi in una mera sollecitazione a rivalutare il merito quando la motivazione di appello abbia già valorizzato elementi sintomatici di un'attività di spaccio non occasionale.
- Ai fini dell'esclusione della lieve entità possono rilevare, in modo convergente, la quantità della sostanza, il principio attivo, la disponibilità di denaro contante, la presenza di strumenti per il confezionamento o la pesatura e la reiterazione di episodi in un arco temporale ristretto.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice individui gli elementi di maggiore rilievo ex art. 133 c.p. che hanno determinato la pena, senza dover esaminare analiticamente ogni argomento difensivo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente denunciate come violazioni di legge o vizi di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto già compiutamente apprezzato dal giudice di merito.
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