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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34316/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due soggetti, già amministratore unico/liquidatore e socio unico di una società immobiliare poi cancellata dal registro delle imprese, avevano impugnato cinque avvisi di accertamento notificati loro in proprio dopo la cancellazione della società, relativi a IRES, IVA e IRAP per gli anni d'imposta 2008 e 2009. Gli avvisi traevano origine da un accertamento analitico-induttivo svolto nei confronti della società. I giudici di merito avevano dato ragione all'Ufficio. In cassazione i contribuenti proposero due censure, ma prima della decisione depositarono memoria deducendo la cessazione della materia del contendere, poiché uno dei ricorrenti aveva ottenuto l'omologazione, da parte del Tribunale, di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento comprendente i tributi oggetto del giudizio; la parte contribuente chiese quindi l'estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, rilevando che esso riguardava proprio i tributi oggetto dei cinque avvisi di accertamento e che, per effetto di tale accordo, il debito tributario doveva considerarsi soddisfatto secondo le modalità ivi previste. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio, disponendo l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

Norme richiamate

  • L. n. 3/2012, artt. 7 e ss.

    richiamati come base della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento omologata dal Tribunale e rilevante ai fini della cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravviene un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato dall'autorità giudiziaria e tale accordo comprende i medesimi tributi oggetto della controversia, il debito fiscale deve ritenersi soddisfatto secondo le previsioni dell'accordo.
  • La sopravvenuta definizione della posizione debitoria oggetto del processo determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSovraindebitamento
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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