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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/249

Regolamento (UE) 2026/249 del Consiglio, del 26 gennaio 2026, che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione e che modifica il regolamento (UE) 2025/202

Normativa europea32026R0249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa le possibilità di pesca per il 2026 per una vasta serie di stock, disciplinando TAC, ripartizione tra Stati membri, limiti di sforzo e condizioni tecniche di cattura. Integra inoltre misure di conservazione su specie sensibili o vietate, obblighi di sbarco, meccanismi di scambio di contingenti e regimi specifici per pesca ricreativa, ricerca scientifica e attività in ORGP. Una parte rilevante del testo attua accordi e decisioni assunte con Regno Unito, Norvegia, Groenlandia e numerose organizzazioni regionali di gestione della pesca, con alcune disposizioni applicabili retroattivamente dal 1o dicembre 2025.

Regolamento annuale che fissa per il 2026, e in alcuni casi per il 2027 e 2028, i TAC, le quote, i limiti di sforzo di pesca e varie misure tecniche e di conservazione per numerosi stock ittici dell’Unione e di acque esterne, nonché l’attuazione di misure concordate in sedi internazionali e con Regno Unito, Norvegia e altri Stati terzi.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione; in alcuni casi riguarda anche specifiche attività di pesca ricreativa e la pesca commerciale da riva. Copre le acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, determinate acque non dell’Unione (tra cui acque di Regno Unito, Norvegia, Groenlandia, Isole Fær Øer e diverse zone di organizzazioni regionali di gestione della pesca). L’ambito temporale generale è il 1o gennaio-31 dicembre 2026, ma molte disposizioni hanno decorrenze diverse, incluse applicazioni dal 1o dicembre 2025, periodi fino al 31 marzo 2027 o fino al 31 maggio 2027, nonché TAC pluriennali per il 2027-2028 ove indicato negli allegati. Sono previste esclusioni o regimi speciali per ricerca scientifica, specie vietate, singole aree, stock oggetto di catture accessorie e talune deroghe specifiche.

Regolamento (UE) 2026/249: possibilità di pesca per il 2026 e misure connesse

Il regolamento costituisce l’atto annuale di fissazione dei TAC, delle quote nazionali, dei limiti di sforzo e delle misure tecniche per numerosi stock ittici dell’Unione e per alcune acque terze. La sua logica è quella, tipica dei regolamenti TAC e quote, di conciliare l’obiettivo di sfruttamento sostenibile della PCP con gli obblighi derivanti dall’obbligo di sbarco, dai piani pluriennali e dagli accordi con Stati terzi e organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Quadro normativo e criteri di fissazione

Il regolamento si fonda sull’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e richiama in modo costante il regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali per Mare del Nord e acque occidentali, il regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo e il regolamento (UE) 2017/2403 sulle flotte esterne. I considerando evidenziano che i TAC devono essere fissati sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, tenendo conto dell’approccio precauzionale, dell’MSY, delle specificità regionali e delle esigenze socioeconomiche delle attività multispecifiche.

L’impostazione segue una distinzione costante tra:

  • stock gestiti con TAC analitici, per i quali si privilegia il livello scientificamente supportato di mortalità da pesca;
  • stock soggetti a TAC precauzionali, in assenza di valutazione analitica sufficiente;
  • stock oggetto di catture accessorie, per i quali sono spesso previsti divieti di pesca diretta e limiti molto ridotti.

Ambito soggettivo e territoriale

L’articolo 2 estende il regolamento ai pescherecci dell’Unione e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione. In aggiunta, talune disposizioni riguardano espressamente la pesca ricreativa e la pesca commerciale da riva, soprattutto per spigola, merluzzo giallo, anguilla e altre specie sensibili.

Dal punto di vista territoriale, il regolamento copre:

  • acque dell’Unione;
  • acque del Regno Unito, di Norvegia, Groenlandia, Isole Fær Øer e Jan Mayen;
  • acque e zone delle principali ORGP: CCAMLR, ICCAT, IOTC, IATTC, SPRFMO, SEAFO, WCPFC, NPFC, NAFO e SIOFA.

TAC, quote e ripartizione tra Stati membri

L’articolo 5 rimette all’allegato I la determinazione dei TAC e della loro ripartizione. In diversi casi le quote sono direttamente stabilite dal regolamento; in altri, il testo rinvia a contingenti “da fissare” o a successive ripartizioni in base ad accordi internazionali. Il regolamento disciplina anche autorizzazioni per pescare in acque di Stati terzi nei limiti dei TAC e in conformità del regolamento (UE) 2017/2403.

Per gli stock per i quali uno Stato membro è incaricato di stabilire il TAC, l’articolo 6 impone il rispetto della PCP, dell’obiettivo di sfruttamento sostenibile e, se disponibili, delle valutazioni analitiche e del criterio MSY. Gli Stati membri devono comunicare entro il 15 marzo TAC, base scientifica e ragioni della conformità; se il CSTEP ritiene le informazioni insufficienti o i TAC non conformi, lo Stato membro deve aggiornare il proprio assetto entro un mese.

Obbligo di sbarco, catture accessorie e scambio di contingenti

Il regolamento dedica ampio spazio all’interazione con l’obbligo di sbarco. L’articolo 7 specifica quando le catture non soggette all’obbligo possono essere tenute a bordo o sbarcate e rinvia all’allegato I per gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro limiti biologici di sicurezza.

L’articolo 8 introduce un meccanismo di scambio di contingenti per mitigare le catture accessorie inevitabili: una quota dei contingenti di merluzzo bianco, merlano e passera di mare confluisce in una riserva comune, accessibile fino al 31 marzo agli Stati membri privi di contingente, con compensazione mediante contingenti di valore commerciale equivalente. I quantitativi prelevati non possono essere riportati all’anno successivo.

Misure per stock sensibili: spigola, merluzzo giallo e anguilla

Le disposizioni degli articoli 10-14 sono tra le più rilevanti sul piano operativo.

Per la spigola:

  • nelle divisioni 4b, 4c e nella sottozona 7 vige un divieto generale di pesca, detenzione, trasbordo e sbarco, con deroghe limitate per alcune catture accessorie e per specifici attrezzi;
  • nelle divisioni 8a e 8b Spagna e Francia devono assicurare che la somma tra contingenti commerciali, rigetti e sbarchi/rigetti della pesca ricreativa non superi 3 883 tonnellate;
  • nella pesca ricreativa sono fissati limiti giornalieri, taglie minime e divieti stagionali.

Per il merluzzo giallo:

  • nelle sottozone 6 e 7 la pesca ricreativa è limitata a tre esemplari per pescatore al giorno;
  • nelle sottozone 8, 9 e 10 e nelle acque Copace 34.1.1 la taglia minima è 42 cm;
  • nella pesca ricreativa in tali zone è previsto un tetto di due esemplari al giorno e un fermo dal 1o gennaio al 30 aprile.

Per l’anguilla:

  • il regolamento impone un divieto di pesca commerciale per almeno sei mesi tra il 1o aprile 2026 e il 31 marzo 2027 nelle acque marine e salmastre delle sottozone 3, 4, 6, 7, 8 e 9;
  • gli Stati membri possono definire periodi di chiusura differenziati, purché coerenti con il regolamento (CE) n. 1100/2007 e i piani nazionali;
  • sono previste deroghe limitate per la migrazione a valle, per ripopolamento e per ricerca scientifica;
  • la pesca ricreativa dell’anguilla è vietata in tutte le fasi del ciclo vitale.

Misure tecniche e chiusure stagionali

Il regolamento contiene numerose misure tecniche di selettività e chiusure temporali. Tra le principali:

  • cicerelli: chiusura della pesca commerciale con reti demersali, sciabiche o attrezzi analoghi con maglia inferiore a 16 mm in alcune divisioni CIEM, in due periodi distinti del 2026;
  • merluzzo bianco del Mare del Nord: chiusure spaziali, limiti sul novellame e requisiti di attrezzi altamente selettivi;
  • Manica occidentale: limiti di sforzo e possibilità di giorni supplementari, anche per progetti di osservazione scientifica;
  • Mar Celtico, Mare d’Irlanda e acque a ovest della Scozia: requisiti di maglia, griglie di selezione, pannelli Seltra, dispositivi Netgrid e regole differenziate in base alla composizione delle catture;
  • Skagerrak e Kattegat: misure dedicate per gamberetto boreale e per sogliola, compresi blocchi temporanei e vincoli alle maglie utilizzabili.

Specie vietate e gestione delle catture accidentali

L’articolo 23 elenca numerose specie per le quali la pesca diretta è vietata, tra cui vari elasmobranchi, pesci di acque profonde e specie simbolo di elevata sensibilità biologica. Per tutte queste specie:

  • non è consentito pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare;
  • gli esemplari catturati accidentalmente devono essere immediatamente rilasciati e non danneggiati.

In termini pratici, ciò si traduce in un forte presidio sulle catture accessorie, con obblighi di rilascio e assenza dell’obbligo di sbarco per le specie vietate.

Rapporti con Regno Unito, Norvegia e altri Stati terzi

Il regolamento recepisce numerosi esiti negoziali:

  • consultazioni annuali con il Regno Unito ai sensi dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
  • consultazioni trilaterali con Regno Unito e Norvegia su stock condivisi;
  • accordi bilaterali con la Norvegia su Skagerrak, Kattegat e Mare del Nord;
  • accordi con la Groenlandia, le Fær Øer e il Venezuela;
  • attuazione di decisioni e raccomandazioni di CCAMLR, ICCAT, IOTC, IATTC, SPRFMO, SEAFO, WCPFC, NPFC e SIOFA.

In diversi casi il regolamento prevede trasferimenti o scambi di contingenti tra Unione e Stato terzo o tra Stati membri, ma chiarisce che tali movimenti non alterano il principio di stabilità relativa.

Regimi regionali di particolare rilievo

Tra i regimi più articolati figurano:

  • ICCAT: forti restrizioni sul tonno rosso, limiti di capacità, regole sui FAD, divieti sugli squali volpe e mako, e contingenti per alalunga, tonno obeso, pesce spada e specie affini;
  • CCAMLR: notifiche anticipate, pesca esplorativa di austromerluzzi, pesca del krill antartico con modelli tecnici dettagliati, limiti a profondità, catture accessorie e osservatori;
  • IOTC: limiti di capacità per tonnidi tropicali e pesce spada, nonché regole dettagliate sui FAD derivanti, boe strumentali e navi d’appoggio;
  • WCPFC: giorni massimi per la pesca con cianciolo, chiusure FAD, limiti di FAD attivi e contingenti per pesce spada;
  • SIOFA: limiti allo sforzo di pesca di fondo, divieti su aree bentoniche, uso esclusivo di palangari demersali in alcune zone e divieti mirati su squali di acque profonde;
  • NPFC: divieti su squali e pesci anadromi, gestione di sgombro occhione e limiti di capacità per la pesca di fondo pari a zero.

Modifica del regolamento (UE) 2025/202

L’articolo 60 interviene sul precedente regolamento annuale, aggiornando le misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat con un nuovo articolo 19 bis per il 2026. La disciplina introduce:

  • attrezzi selettivi specifici;
  • un regime per progetti gestiti da Stati membri e attività pienamente documentate;
  • obbligo di comunicazione alla Commissione dell’elenco dei pescherecci interessati entro il 31 marzo.

Nello stesso articolo viene aggiornata la tabella sul melù WHB/8C3411 e si conferma la possibilità di trasferimenti verso altre acque, previa notifica alla Commissione.

Entrata in vigore e durata delle disposizioni

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica, in linea generale, dal 1o gennaio al 31 dicembre 2026. Tuttavia, molte disposizioni hanno decorrenze differenziate o continuano oltre il 2026 fino all’entrata in vigore del regolamento per il 2027, in particolare per assicurare continuità normativa e operativa tra campagne di pesca. Alcune norme internazionali e alcune modifiche al regolamento (UE) 2025/202 sono applicate retroattivamente dal 1o dicembre 2025 per riflettere misure già vigenti nelle ORGP competenti.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e definizioni

L’articolo 1 fissa le possibilità di pesca per alcuni stock nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione; include TAC per il 2026 e, in alcuni casi, per il 2027 e il 2028, limiti di sforzo per il 2026, possibilità di pesca nel periodo 1o dicembre 2025-30 novembre 2026 per CCAMLR e SIOFA, e per il periodo 1o giugno 2026-31 maggio 2027 nella zona NPFC. Gli articoli 2-4 definiscono i soggetti interessati, la pesca ricreativa e le principali zone geografiche e convenzionali.

TAC e ripartizione tra Stati membri

L’articolo 5 rinvia all’allegato I per i TAC, la loro ripartizione e le condizioni collegate. Sono previste autorizzazioni per operare nelle acque di Fær Øer, Groenlandia, Norvegia, Jan Mayen e Regno Unito nei limiti dei TAC e delle condizioni del regolamento e del regolamento (UE) 2017/2403. L’articolo 6 disciplina i TAC stabiliti dagli Stati membri: devono rispettare PCP, regolamenti pluriennali e obiettivi di sfruttamento sostenibile; entro il 15 marzo gli Stati membri interessati comunicano TAC, dati scientifici e informazioni di conformità, con possibile valutazione CSTEP e obbligo di aggiornamento entro un mese se i dati sono insufficienti o i TAC non rispettano i requisiti.

Obbligo di sbarco, catture accessorie e scambio di contingenti

L’articolo 7 disciplina le catture non soggette all’obbligo di sbarco e gli stock per i quali si applica la deroga all’imputazione ai contingenti. L’articolo 8 istituisce una riserva comune di scambio di contingenti per gli stock dell’allegato IA: il 6 % di alcuni contingenti di merluzzo bianco, merlano e passera di mare, e il 3 % di un contingente di merlano, confluiscono nella riserva, accessibile in via esclusiva fino al 31 marzo agli Stati membri senza contingente; i quantitativi devono essere compensati con contingenti di valore commerciale equivalente e non possono essere riportati o scambiati ulteriormente.

Sforzo di pesca per la sogliola nella divisione CIEM 7e

L’articolo 9 fissa nell’allegato II i limiti di sforzo per la sogliola nella Manica occidentale. La Commissione può aggiungere giorni in mare con atto di esecuzione sia su richiesta di uno Stato membro ai sensi dell’allegato II, punto 7.4, sia per programmi rafforzati di osservazione scientifica, per un massimo di tre giorni tra 1o febbraio 2026 e 31 gennaio 2027.

Misure specifiche su spigola, merluzzo giallo, anguilla e altre specie

Gli articoli 10-14 disciplinano la spigola nel Golfo di Biscaglia, il merluzzo giallo in varie sottozone CIEM e in Copace 34.1.1, e l’anguilla europea nelle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Per la spigola nelle divisioni 4b, 4c e sottozona 7 vi sono divieti generali, eccezioni per catture accessorie con specifici attrezzi e limiti per la pesca ricreativa; nelle divisioni 8a e 8b Spagna e Francia devono garantire che la somma di contingenti, rigetti e sbarchi/rigetti della pesca ricreativa non superi 3 883 tonnellate. Per il merluzzo giallo sono previsti limiti di cattura ricreativa, taglia minima di 42 cm in alcune zone e divieti stagionali; per l’anguilla è imposto un fermo minimo di sei mesi tra 1o aprile 2026 e 31 marzo 2027, con deroghe limitate per migrazione e ripopolamento, obbligo di rilascio immediato delle catture accidentali e divieto di pesca ricreativa.

Regole su gestione interannuale, cicerelli e chiusure tecniche

L’articolo 15 chiarisce i rapporti con i meccanismi di flessibilità del regolamento (CE) n. 847/96 e con la flessibilità interannuale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che non si applicano cumulativamente. L’articolo 16 vieta la pesca commerciale dei cicerelli con specifici attrezzi in divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona 4 in due periodi dell’anno. Gli articoli 17 e 18 stabiliscono misure correttive e chiusure in tempo reale per il merluzzo bianco nel Mare del Nord e nello Skagerrak, comprese restrizioni tecniche, chiusure spaziali e limiti sul novellame.

Misure tecniche per varie aree del Nord Atlantico

Gli articoli 19-22 introducono requisiti tecnici per Mar Celtico, Mare d’Irlanda, acque a ovest della Scozia, Manica, Skagerrak, Kattegat e Mar Baltico occidentale: dimensioni minime di maglia, dispositivi selettivi, limiti per catture di sogliola, merluzzo bianco, gamberetto boreale e chiusure in tempo reale. L’articolo 21 rinvia anche al regolamento delegato (UE) 2019/2201 per il gamberetto boreale nello Skagerrak. L’articolo 22 prevede per i pescherecci con reti da posta fissa a imbrocco in sottozone 20-23 il divieto di usare maglie 80-119 mm, salvo eccezioni scientifiche o per catture accessorie sotto l’1 %.

Specie vietate e trasmissione dati

L’articolo 23 vieta la pesca, la detenzione, il trasbordo e lo sbarco di un elenco di specie protette o sensibili, comprese varie razze, squali e specie di acque profonde; gli esemplari catturati accidentalmente devono essere immediatamente rilasciati. L’articolo 24 impone l’uso dei codici stock degli allegati per la trasmissione elettronica dei dati di cattura e sforzo ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Autorizzazioni di pesca e scambi con paesi terzi/Regno Unito

Gli articoli 25-26 e 53-59 disciplinano autorizzazioni per i pescherecci dell’Unione in acque terze e per pescherecci di paesi terzi nelle acque dell’Unione, nonché trasferimenti/scambi di contingenti con ORGP e Regno Unito. Le autorizzazioni massime sono contenute nell’allegato V; i trasferimenti tra Stati membri, Regno Unito o ORGP richiedono notifica alla Commissione e non alterano la stabilità relativa. Per il Venezuela sono previste 45 autorizzazioni per i lutiani nella Guyana francese con condizioni contrattuali e di sbarco.

Misure ICCAT, CCAMLR, IOTC, SPRFMO, IATTC, SEAFO, WCPFC e NPFC

Gli articoli 27-52 attuano, per ciascuna zona convenzionale, limiti di capacità, TAC, chiusure stagionali, divieti di FAD, obblighi di rilascio e di notifica, e limiti per specie bersaglio e catture accessorie. Tra le misure di rilievo: tonno rosso, alalunga, tonno obeso, squalo mako e squali volpe in zona ICCAT; pesca esplorativa e commerciale di austromerluzzi e krill in CCAMLR; capacità e FAD per IOTC; limiti per pesci pelagici SPRFMO; misure su tonno obeso, tonnetto striato e FAD nella WCPFC; divieto di merluzzo d’Alaska nel Mare di Bering; limiti per pesca di fondo e squali in SIOFA; sgombro occhione, squali e salmonidi nella NPFC.

Modifica del regolamento (UE) 2025/202

L’articolo 60 modifica il regolamento (UE) 2025/202, rinominando l’articolo 19 sulle misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat nel 2025, inserendo un nuovo articolo 19 bis per il 2026 con attrezzi selettivi e un progetto gestito da uno Stato membro, e aggiornando l’allegato IA, tabella 59, sul melù WHB/8C3411. L’articolo 60 precisa inoltre la durata applicabile delle nuove disposizioni e autorizza trasferimenti del contingente di melù verso acque del Regno Unito e altre zone, previa notifica alla Commissione.

Decorrenza, applicazione retroattiva e continuità

L’articolo 62 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione e l’applicazione generale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2026. Diverse disposizioni hanno termini speciali, tra cui applicazioni dal 1o dicembre 2025 per CCAMLR e SIOFA, dal 1o febbraio 2026 per l’allegato II, dal 1o giugno 2026 per talune misure tecniche, e la prosecuzione di alcuni divieti fino all’entrata in vigore del regolamento per il 2027. Gli allegati da IA a IJ e IL possono valere anche per 2027 e 2028 ove specificato, mentre alcuni articoli continuano ad applicarsi oltre la data di fine di applicazione fino al nuovo regolamento annuale.

Come è indicizzato

Materiepolitica comune della pescarisorse ittichegestione delle acque esternemisure tecniche e di conservazionerapporti internazionali della pesca

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