Ordinanza n. 1756/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del provvedimento prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009527.02-07-2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale che ha contestato l’insussistenza della concessione per la radiodiffusione in capo alla società originaria titolare degli impianti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato un provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy adottato sul presupposto dell’insussistenza, in capo alla società TV Elle S.r.l., originaria titolare degli impianti oggetto della controversia, della concessione per la radiodiffusione prevista dalla l. n. 223/1990. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti specifici motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente. Il Collegio ha rilevato che la società originaria aveva già impugnato il precedente rigetto ministeriale dell’istanza di concessione, in un giudizio definito con decreto di perenzione, ma che nel fascicolo informatico non erano presenti gli atti di quel giudizio né la documentazione del procedimento amministrativo relativo alla domanda di concessione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ritenendo necessaria, ai fini della decisione, la ricostruzione del precedente giudizio promosso dalla società originaria e del procedimento amministrativo relativo al rilascio della concessione, ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell’art. 65, comma 2, c.p.a. Ha ordinato alla Segreteria di acquisire copia del fascicolo processuale del precedente ricorso e al Ministero resistente di depositare l’intera documentazione del procedimento amministrativo avviato su istanza della società TV Elle S.r.l., entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha fissato l’udienza di discussione del merito al 17 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 65, comma 2, c.p.a.
La disposizione è utilizzata come base per disporre l’acquisizione d’ufficio degli atti e dei documenti necessari alla decisione della controversia.
l. n. 223/1990
È richiamata quale disciplina della concessione per la radiodiffusione, la cui sussistenza in capo alla società originaria costituisce il presupposto del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando la documentazione processuale e amministrativa necessaria per ricostruire i presupposti dell’atto impugnato non è disponibile nel fascicolo, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per acquisire gli atti rilevanti prima di decidere il merito.
- Gli incombenti istruttori possono essere posti distintamente a carico della Segreteria, per l’acquisizione di un precedente fascicolo processuale, e dell’amministrazione resistente, per il deposito della documentazione integrale del procedimento amministrativo pertinente.
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