Sentenza n. 4050/2026 - Roma, Sezione 2
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, avente per oggetto la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, avente per oggetto l’“Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione del provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell’accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9- ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Amgen S.r.l. a socio unico l’11/01/2023: - della determinazione n. DFP/121 del 13 dicembre 2022 del direttore Generale del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, avente ad oggetto “D.M. 6 luglio 2022 ‘Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018’ – Adempimenti attuativi”, unitamente al suo allegato A; - dell’atto dirigenziale n. 10 del 12 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, 3 n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, unitamente ai suoi allegati A, B e C; - del decreto dell’Assessore Regionale della Salute della Regione Siciliana n. 1247 del 13 dicembre 2022, recante “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, unitamente ai suoi allegati A, B, C e D; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi inclusi tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Amgen S.r.l. a socio unico il 31/03/2023: - dell’atto dirigenziale n. 1 dell’8 febbraio 2023 del Direttore del Dipartimento Promozione 3 della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, unitamente ai suoi allegati A, B e C; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi inclusi tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Amgen S.r.l. a socio unico il 10/10/2023: - del decreto assessoriale n. 741 del 21 luglio 2023 dell’Assessorato della Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Siciliana, avente per oggetto “Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", nonché di tutti gli atti menzionati nel medesimo decreto, ivi compresi espressamente i suoi allegati A, B, C e D; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, inclusi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo e con i precedenti ricorsi per motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione del tetto di spesa e di quantificazione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, dapprima con ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale e poi con motivi aggiunti, gli atti statali e regionali relativi al meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Ha dedotto, tra l’altro, di essere stata erroneamente inserita negli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano, poiché avrebbe fornito farmaci e non dispositivi medici; la tardiva e retroattiva fissazione dei tetti di spesa regionali; la violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, buona fede, imparzialità e buon andamento; la mancata partecipazione procedimentale e il difetto di istruttoria e motivazione; nonché l’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa del payback per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità, capacità contributiva, libertà d’impresa, tutela della proprietà e affidamento. Il giudice ha esaminato prioritariamente la contestazione relativa all’erronea qualificazione della società quale azienda fornitrice di dispositivi medici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo assorbente la censura relativa all’assenza del presupposto soggettivo e oggettivo della pretesa di payback. La società ha fornito un principio di prova documentale secondo cui i prodotti ceduti alle amministrazioni erano farmaci e non dispositivi medici; tale prospettazione non è stata confutata dalle amministrazioni costituite o ritualmente intimate. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, trattandosi di una pretesa restitutoria, l’amministrazione che richiede il pagamento deve dimostrare il titolo giuridico della pretesa, sia nell’an sia nel quantum, non essendo sufficiente un elenco recante soltanto il nominativo del presunto debitore e l’importo richiesto, senza indicazione del rapporto giuridico, del contratto e della relativa tipologia. Per tale motivo ha annullato i provvedimenti impugnati per quanto di interesse della società. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
onere “a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici”, in ragione del “superamento del tetto di spesa a livello nazionale ... per l’acquisto di dispositivi medici”
Il meccanismo di payback presuppone che il soggetto destinatario sia effettivamente un’azienda fornitrice di dispositivi medici e che la pretesa sia riferibile a un titolo giuridico dimostrato.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
L’opposizione della società controinteressata ha determinato la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
art. 87, comma 4-bis c.p.a.
La causa è stata trattata in udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato in modalità telematica.
Massime di principio
- La pretesa di payback prevista per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici può essere rivolta soltanto a soggetti effettivamente qualificabili come aziende fornitrici di dispositivi medici; l’erronea inclusione di un’impresa che abbia fornito prodotti diversi vizia gli atti di ripiano.
- L’amministrazione che pretende il pagamento di somme a titolo di payback deve dimostrare il titolo giuridico della pretesa e le modalità di calcolo dell’importo richiesto, sia nell’an sia nel quantum.
- La mera inclusione di un’impresa in un elenco di presunti debitori, accompagnata dall’indicazione dell’importo, non è sufficiente quando non siano indicati il rapporto giuridico sottostante, il contratto e la relativa tipologia.
- A fronte di un principio di prova documentale fornito dall’impresa circa l’assenza del presupposto per il payback, la mancata contestazione puntuale da parte delle amministrazioni impedisce di ritenere dimostrata la pretesa restitutoria.
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