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Sentenza

Sentenza n. 70/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l’accesso ai documenti richiesti con istanze di accesso agli atti presentate al Comune di Corigliano Rossano e alla Provincia di Cosenza, rispettivamente il 12 dicembre 2024 e il 17 dicembre 2024; nonché per l’annullamento delle note di risposta negativa prot. n. 153309 del 19 dicembre 2024 e prot. n. 12938 del 31 gennaio 2025, trasmesse il 31 gennaio 2025, rispettivamente, del Settore Patrimonio e del Settore Lavori Pubblici del Comune di Corigliano Rossano.

Giustizia amministrativa202500241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego e riscontro parziale alle istanze di accesso, consistenti nelle note con cui alcuni uffici del Comune hanno dichiarato di non detenere la documentazione richiesta, mentre la Provincia non ha riscontrato l’istanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accesso alla documentazione relativa alla realizzazione, sul terreno di loro proprietà, di un immobile destinato a istituto scolastico, comprendente la dichiarazione di pubblica utilità, l’eventuale decreto di occupazione d’urgenza, l’approvazione del progetto, gli atti di impegno o erogazione delle risorse, gli atti di collaudo e la documentazione relativa al trasferimento del plesso scolastico dal Comune alla Provincia ai sensi della legge n. 23 del 1996. L’interesse conoscitivo è stato collegato alla tutela della loro posizione nel procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, già oggetto di una precedente pronuncia del TAR che aveva imposto alla Provincia di provvedere sull’istanza di acquisizione. Il Comune ha risposto dichiarando l’assenza della documentazione presso il Settore Patrimonio e il Settore Lavori Pubblici, indicando eventualmente il Settore Urbanistica quale possibile depositario; la Provincia è rimasta inerte. I ricorrenti hanno sostenuto che il riscontro comunale fosse parziale ed elusivo e hanno chiesto l’accesso alla documentazione o, in alternativa, una formale attestazione della sua inesistenza. Il Comune ha eccepito la carenza di titolarità passiva, l’inammissibilità del ricorso per mancata indicazione delle ragioni della detenzione dei documenti e l’assenza di vizi nelle proprie note.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, poiché la documentazione è strumentale alla tutela della posizione dei ricorrenti nel procedimento di acquisizione sanante. Ha ritenuto inidoneo il riscontro del Comune, perché limitato alla dichiarazione di alcuni uffici e non riferibile all’ente nel suo complesso. Il cittadino non è tenuto a conoscere l’articolazione interna dell’amministrazione: spetta all’amministrazione trasmettere l’istanza agli uffici competenti e fornire una risposta univoca, anche mediante un’attestazione formale dell’inesistenza della documentazione, proveniente dall’ente nel suo complesso. È stata quindi respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, il quale conserva un dovere di cooperazione anche qualora sia estraneo alla vicenda sostanziale. Il ricorso è stato accolto: la Provincia è stata condannata a esibire i documenti richiesti oppure ad attestare formalmente la loro eventuale inesistenza, entro trenta giorni; il Comune è stato obbligato a completare la ricerca presso tutti i propri uffici e, in caso di inesistenza totale o parziale, a rilasciare un’attestazione formale a rilevanza esterna impegnativa per l’ente. Le spese sono state compensate nei confronti del Comune, mentre la Provincia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale

    L’interesse all’accesso sussiste quando la conoscenza dei documenti è direttamente e concretamente collegata alla tutela della posizione giuridica del richiedente, anche nell’ambito di un procedimento di acquisizione sanante.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 184/2006

    L’amministrazione destinataria dell’istanza deve trasmetterla agli uffici competenti quando non detenga direttamente la documentazione richiesta, assicurando una risposta univoca all’interessato.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    La pendenza del procedimento di acquisizione sanante rende strumentale e attuale l’accesso alla documentazione relativa alla realizzazione dell’opera e alla vicenda patrimoniale ed espropriativa.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità impongono all’amministrazione un dovere di cooperazione interna e di risposta effettiva alle istanze di accesso.

  • art. 1 l. 241/1990

    I criteri di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa richiedono che l’amministrazione organizzi internamente la ricerca documentale senza trasferire sul cittadino l’onere di individuare l’ufficio competente.

Massime di principio

  • L’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso sussiste quando la documentazione richiesta è strumentale alla tutela della posizione giuridica del richiedente nell’ambito di un procedimento amministrativo ancora rilevante, anche se la documentazione riguarda una vicenda risalente nel tempo.
  • Il cittadino non è tenuto a conoscere l’esatta articolazione interna degli uffici dell’amministrazione destinataria dell’istanza di accesso; l’amministrazione deve inoltrare la richiesta agli uffici competenti e assicurare una risposta univoca.
  • La dichiarazione di inesistenza dei documenti non è idonea a definire l’istanza di accesso se proviene soltanto da alcuni uffici dell’ente e non attesta l’esito della ricerca presso l’amministrazione nel suo complesso.
  • Anche l’amministrazione che neghi di essere direttamente coinvolta nella vicenda sostanziale può essere tenuta a cooperare nell’istruttoria dell’istanza di accesso, verificando la disponibilità dei documenti presso i propri uffici e fornendo un’attestazione formale dell’eventuale inesistenza.
  • In presenza di documenti eventualmente inesistenti, l’obbligo derivante dall’accoglimento dell’azione di accesso può essere adempiuto mediante un’attestazione formale e a rilevanza esterna dell’inesistenza totale o parziale della documentazione, purché tale attestazione impegni l’ente nella sua interezza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiAccesso e trasparenzaEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàBuona fede e correttezza della PA

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