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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04269/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, rilevato che la controversia era stata validamente definita in via agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che non ricorrevano cause di esclusione dalla definizione agevolata, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre precisato che non occorre regolare le spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La decisione è stata resa richiamando l'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio tributario in cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto. Nel corso del giudizio, la contribuente ha comunicato di avere presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e di avere effettuato il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. L'Agenzia delle Entrate ha preso atto della regolarità della definizione e ha chiesto, insieme alla contribuente, la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. n. 119 del 2018

    La domanda di definizione della controversia, accompagnata dal pagamento dovuto per il perfezionamento, comporta l'estinzione del giudizio quando non ricorrano ipotesi di esclusione dalla definizione agevolata.

  • art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte lo utilizza quale base normativa per dichiarare l'estinzione del giudizio nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la definizione agevolata della controversia, quando perfezionata con il pagamento previsto e in assenza di cause ostative, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
  • Quando entrambe le parti rappresentano alla Corte l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata, il giudice deve prendere atto dell'intervenuto venir meno dell'interesse alla decisione e dichiarare l'estinzione del processo.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate, senza regolazione ulteriore da parte del giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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