Cassazione Penale, Sentenza n. 39823/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato su due motivi: 1) estinzione del reato per prescrizione, deducendo che il periodo di sospensione della prescrizione previsto dall'art. 159 cod. pen. deve computarsi a partire dalla data di deposito della motivazione (20/03/2024) e che alla stessa data la prescrizione era già maturata (termine quinquennale scadente il 26/01/2024); 2) censura sulla statuizione amministrativa della revoca della patente e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che per la fattispecie la sanzione accessoria prevista è la sospensione e non la revoca e che andavano valorizzati stato di incensuratezza, assenza di danno e caratteristiche della strada.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha applicato i principi delle Sezioni Unite sul trattamento dell'art. 159 cod. pen., affermando che la sospensione del corso della prescrizione decorre dalla data di deposito della motivazione (salvo che la motivazione non sia stata depositata contestualmente al dispositivo), ma che tale sospensione opera solo se, a quella data, il termine prescrizionale non sia già interamente decorso. Nel caso specifico la prescrizione quinquennale (reato commesso il 26/01/2019) si era già perfezionata il 26/01/2024, prima che potesse operare la sospensione invocata, con conseguente estinzione del reato e annullamento della sentenza. Le censure relative alla revoca della patente e alle attenuanti non sono state decise nel merito per effetto dell'estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Individua la contravvenzione contestata (guida in stato di ebbrezza); sulla base di tale norma è applicabile il termine massimo di prescrizione di cinque anni per la fattispecie in esame.
art. 159 cod. pen.
art. 159, comma 2, cod. pen.
La sospensione del corso della prescrizione per la durata fino a un anno e sei mesi decorre, in linea di principio, dalla data di deposito della motivazione della sentenza di condanna (salvo deposito contestuale). Tuttavia la sospensione è operativa solo se, a quella data, il termine prescrizionale non sia già interamente decorso.
art. 160 cod. pen.
Indica l'effetto interruttivo collegato a determinate pronunce: la Corte ha rilevato che l'effetto interruttivo previsto si è verificato alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, ma ciò non ha impedito la maturazione della prescrizione già avvenuta il 26/01/2024.
art. 544 cod. proc. pen.
Regola i termini per il deposito della motivazione della sentenza; dalle Sezioni Unite è stato chiarito che il dies a quo per la sospensione può essere la data fissata ai sensi dell'art. 544 o la data effettiva del deposito della motivazione, mentre se motivazione e dispositivo sono depositati contestualmente il dies a quo coincide con la data della decisione.
legge 23 giugno 2017, n. 103 ("Riforma Orlando")
legge 23 giugno 2017 n. 103
Ha introdotto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione poi richiamata dall'art. 159 cod. pen.; la normativa si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza indicato (dal 3/8/2017 al 31/12/2019).
legge 9 gennaio 2019, n. 3
legge 9 gennaio 2019 n. 3
Citata nella motivazione come normativa che non ha abrogato retroattivamente la disciplina della Riforma Orlando per i reati commessi nel periodo di vigenza.
legge 27 novembre 2021, n. 134
legge 27 novembre 2021 n. 134
Richiamata per chiarire che le modifiche successive non hanno effetto retroattivo sulla disciplina della sospensione per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019.
Giurisprudenza: Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024
Sez. Un. n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175
Le Sezioni Unite hanno stabilito che il decorso della sospensione prevista dall'art. 159, nel testo della Riforma Orlando, inizia dalla data di deposito della motivazione (salvo deposito contestuale) e che la sospensione opera solo se il termine di prescrizione non sia già interamente decorso.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819-01
Richiamata per il principio secondo cui, se la prescrizione è maturata, la sentenza di condanna deve essere annullata per estinzione del reato.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione si computa dalla data di consumazione del reato; ogni sospensione prevista dall'art. 159 cod. pen. può operare solo se, alla data d'inizio della sospensione (solitamente il deposito della motivazione, salvo deposito contestuale), il termine prescrizionale non è già interamente decorso.
- Se la motivazione della sentenza di primo grado non è depositata contestualmente al dispositivo, il dies a quo della sospensione non può essere retrodatato alla pronuncia: conta la data del deposito della motivazione o il termine fissato ai sensi dell'art. 544 c.p.p.
- Il giudice deve vigilare sul rischio di maturazione della prescrizione e, se necessario, modulare o fissare tempi per il deposito della motivazione per evitare la perdita dell'effetto interruttivo, ma non può applicare la sospensione in modo tale da farla operare retroattivamente.
- Se, al momento della decisione del grado successivo, la prescrizione è definitivamente maturata, la condanna deve essere annullata per estinzione del reato; di conseguenza vengono meno anche le statuizioni accessorie collegate alla condanna.
- Le contestazioni sulle sanzioni amministrative accessorie (es. revoca vs sospensione patente) e sul riconoscimento di attenuanti possono rilevare solo se la responsabilità penale non è estinta; in caso di prescrizione tali questioni restano prive di effetto pratico.
- In casi analoghi è essenziale verificare con precisione le date: data del fatto, data della pronuncia di primo grado, termine fissato per il deposito della motivazione, data effettiva di deposito della motivazione e data di eventuali pronunce successive per determinare l'operatività della sospensione.
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