Sentenza n. 6747/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il giudizio collegiale di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 10/F2
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza del TAR e il giudizio della Commissione nazionale, deducendo difetto di motivazione, contraddittorietà, apoditticità, errori di fatto, irrazionalità manifesta ed erronea valutazione delle pubblicazioni. In particolare, ha sostenuto che la Commissione avesse espresso valutazioni molto positive sulle sette opere dedicate a D’Annunzio, ma giudizi soltanto sintetici e negativi sulle altre otto pubblicazioni, qualificandole come compilative, frammentarie o dispersive. Sono state contestate specificamente le valutazioni relative alle opere su Quasimodo, Carducci, Campana, Rebora, Betocchi, Pascoli, Granese e De Sanctis, nonché quella sull’opera minore “Colore in Terra Vergine”. L’appellante ha inoltre sostenuto di possedere almeno due indicatori sopra le soglie previste e quattro titoli tra quelli individuati dalla Commissione, sicché avrebbe soddisfatto le condizioni quantitative richieste; secondo la tesi difensiva, il giudizio negativo sulla qualità delle pubblicazioni sarebbe stato erroneo e avrebbe vanificato l’obbligo di conferire l’abilitazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo il giudizio della Commissione, osservando che l’abilitazione richiede che le pubblicazioni siano complessivamente di qualità elevata, valutata in base all’originalità, al rigore metodologico e al contributo al progresso della ricerca. La valutazione della qualità scientifica rientra nell’ampia discrezionalità tecnica della Commissione ed è sindacabile solo in presenza di vizi riconoscibili di manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, discriminazione o travisamento. Nel caso concreto, il giudizio collegiale è stato ritenuto ampiamente motivato e coerente con i giudizi individuali, senza contraddizione tra l’apprezzamento positivo delle opere su D’Annunzio e la valutazione negativa delle altre pubblicazioni, ritenute compilative, riepilogative, frammentarie o dispersive. La disciplina imponeva di valutare tutte le opere presentate, non soltanto quelle relative all’ambito di maggiore specializzazione del candidato. I titoli e le iniziative editoriali positivamente valutati non potevano sostituire il requisito qualitativo delle pubblicazioni. Il possesso degli indicatori e dei titoli quantitativi non era sufficiente, poiché l’idoneità presupponeva un’eccellenza didattico-scientifica complessiva non compensabile mediante dati meramente quantitativi. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 4 D.M. 120/2016
la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo
La norma individua i criteri qualitativi per la valutazione della produzione scientifica nell’ambito dell’abilitazione, rimettendo alla Commissione l’apprezzamento complessivo dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle pubblicazioni.
Allegato B D.M. 120/2016
Il requisito della qualità elevata delle pubblicazioni deve essere verificato complessivamente, avuto riguardo al livello di originalità, rigore metodologico e contributo al progresso della ricerca.
D.P.R. 222/2011
Richiamato tra gli atti normativi applicabili alla procedura di abilitazione scientifica nazionale.
D.P.R. 95/2016
Richiamato tra gli atti normativi applicabili alla procedura di abilitazione scientifica nazionale.
D.M. 589/2018
Richiamato tra gli atti normativi applicabili alla procedura di abilitazione scientifica nazionale.
Massime di principio
- Nella procedura di abilitazione scientifica nazionale, il requisito della qualità delle pubblicazioni deve essere valutato complessivamente, considerando tutte le opere presentate e non soltanto quelle relative all’ambito di maggiore specializzazione del candidato.
- La valutazione della produzione scientifica da parte della Commissione nazionale costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori riconoscibili, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, discriminazione o altri sintomi di eccesso di potere.
- Il giudizio positivo su alcune pubblicazioni non rende automaticamente contraddittorio il giudizio negativo sulle altre, quando la Commissione abbia distinto le opere in base alla loro qualità scientifica e abbia motivato in modo coerente la diversa valutazione.
- Il possesso degli indicatori bibliometrici o di altri requisiti quantitativi e il positivo apprezzamento dei titoli non sostituiscono il requisito sostanziale della qualità elevata delle pubblicazioni, necessario per il riconoscimento dell’abilitazione.
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