Sentenza del 30/03/2015 n. 1814 - Comm. Trib. Prov. Palermo
IRPEF Società di capitali a ristretta base sociale - Presunzione distribuzione utili occulti ai soci - Violazione divieto di doppia presunzione - Sussistenza - Necessità prova effettivo trasferimento ai soci -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I soci hanno contestato la tassazione personale degli utili extracontabili desunta dal solo fatto che la società avesse una ristretta base sociale. Secondo i ricorrenti, tale automatismo viola i diritti di difesa e il divieto di doppia presunzione, perché dall'unico fatto noto della ristrettezza della compagine sociale si pretende di presumere prima la solidarietà e il controllo tra i soci e poi l'effettiva distribuzione degli utili occulti. È invece necessaria la prova concreta che tali utili siano stati effettivamente trasferiti, direttamente o indirettamente, ai soci.
La decisione
La tesi dei soci è stata accolta. La ristretta base sociale può costituire un elemento indiziario, ma non è sufficiente, da sola, a dimostrare la distribuzione e la percezione personale degli utili extracontabili. L'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, idonei a provare l'effettivo trasferimento degli utili ai soci, come indagini presso clienti e fornitori, riscontri documentali sugli incassi, analisi del tenore di vita e della capacità contributiva. In mancanza di tale prova, la pretesa IRPEF nei confronti dei soci non può essere confermata.
Norme richiamate
Principi in materia di presunzioni tributarie
presunzione priva dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza
Gli elementi presuntivi utilizzati dall'Amministrazione devono essere complessivamente gravi, precisi e concordanti. La sola ristrettezza della compagine sociale non dimostra automaticamente la distribuzione degli utili ai soci.
Divieto di doppia presunzione o presunzione di secondo grado
ristrettezza base sociale - solidarietà, complicità e controllo tra i soci - avvenuta distribuzione di utili extracontabili
Non è consentito fondare la tassazione su una catena di presunzioni nella quale la ristrettezza della base sociale conduce, senza ulteriori riscontri, prima alla presunta conoscenza o complicità dei soci e poi alla presunta percezione degli utili.
Onere della prova dell'effettiva percezione degli utili extracontabili
prova certa anche del concreto ed effettivo trasferimento diretto, o indiretto, di determinati utili extracontabili
L'Amministrazione deve dimostrare non solo l'esistenza di un maggior reddito societario, ma anche la sua concreta attribuzione ai singoli soci, eventualmente mediante ulteriori circostanze oggettive e documentali.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base sociale, la ristrettezza della compagine può essere un indizio della distribuzione di utili occulti, ma non determina automaticamente la tassazione IRPEF dei soci.
- L'accertamento induttivo di maggiori ricavi o utili in capo alla società non prova, da solo, che tali somme siano state distribuite ai soci.
- Per tassare personalmente i soci servono ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti che dimostrino la concreta percezione degli utili, direttamente o indirettamente.
- Il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di tracce finanziarie, documentali o patrimoniali della distribuzione e la mancata verifica del tenore di vita e della capacità contributiva dei soci.
- La motivazione dell'accertamento deve distinguere chiaramente tra l'esistenza del maggior reddito societario e la sua effettiva attribuzione ai soci; non può limitarsi a collegare automaticamente i due fatti.
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