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Sentenza

Sentenza del 30/03/2015 n. 1814 - Comm. Trib. Prov. Palermo

IRPEF Società di capitali a ristretta base sociale - Presunzione distribuzione utili occulti ai soci - Violazione divieto di doppia presunzione - Sussistenza - Necessità prova effettivo trasferimento ai soci -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I soci hanno contestato la tassazione personale degli utili extracontabili desunta dal solo fatto che la società avesse una ristretta base sociale. Secondo i ricorrenti, tale automatismo viola i diritti di difesa e il divieto di doppia presunzione, perché dall'unico fatto noto della ristrettezza della compagine sociale si pretende di presumere prima la solidarietà e il controllo tra i soci e poi l'effettiva distribuzione degli utili occulti. È invece necessaria la prova concreta che tali utili siano stati effettivamente trasferiti, direttamente o indirettamente, ai soci.

La decisione

La tesi dei soci è stata accolta. La ristretta base sociale può costituire un elemento indiziario, ma non è sufficiente, da sola, a dimostrare la distribuzione e la percezione personale degli utili extracontabili. L'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, idonei a provare l'effettivo trasferimento degli utili ai soci, come indagini presso clienti e fornitori, riscontri documentali sugli incassi, analisi del tenore di vita e della capacità contributiva. In mancanza di tale prova, la pretesa IRPEF nei confronti dei soci non può essere confermata.

Norme richiamate

  • Principi in materia di presunzioni tributarie

    presunzione priva dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza

    Gli elementi presuntivi utilizzati dall'Amministrazione devono essere complessivamente gravi, precisi e concordanti. La sola ristrettezza della compagine sociale non dimostra automaticamente la distribuzione degli utili ai soci.

  • Divieto di doppia presunzione o presunzione di secondo grado

    ristrettezza base sociale - solidarietà, complicità e controllo tra i soci - avvenuta distribuzione di utili extracontabili

    Non è consentito fondare la tassazione su una catena di presunzioni nella quale la ristrettezza della base sociale conduce, senza ulteriori riscontri, prima alla presunta conoscenza o complicità dei soci e poi alla presunta percezione degli utili.

  • Onere della prova dell'effettiva percezione degli utili extracontabili

    prova certa anche del concreto ed effettivo trasferimento diretto, o indiretto, di determinati utili extracontabili

    L'Amministrazione deve dimostrare non solo l'esistenza di un maggior reddito societario, ma anche la sua concreta attribuzione ai singoli soci, eventualmente mediante ulteriori circostanze oggettive e documentali.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base sociale, la ristrettezza della compagine può essere un indizio della distribuzione di utili occulti, ma non determina automaticamente la tassazione IRPEF dei soci.
  • L'accertamento induttivo di maggiori ricavi o utili in capo alla società non prova, da solo, che tali somme siano state distribuite ai soci.
  • Per tassare personalmente i soci servono ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti che dimostrino la concreta percezione degli utili, direttamente o indirettamente.
  • Il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di tracce finanziarie, documentali o patrimoniali della distribuzione e la mancata verifica del tenore di vita e della capacità contributiva dei soci.
  • La motivazione dell'accertamento deve distinguere chiaramente tra l'esistenza del maggior reddito societario e la sua effettiva attribuzione ai soci; non può limitarsi a collegare automaticamente i due fatti.

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