Sentenza n. 133/2026 - Trieste, Sezione 1
Ricorso ex art. 116 c.p.a. per l'annullamento del silenzio rigetto rispetto all'istanza di accesso ai documenti presentata in data 22.12.2025; l’accertamento del diritto di accesso a tutti i documenti richiesti dalla ricorrente in data 22.12.2025 e di condanna al conseguente rilascio dei documenti richiesti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso ai documenti del 22 dicembre 2025, successivamente riferito al diniego espresso comunicato dall'amministrazione
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sulla propria istanza di accesso ai documenti del 22 dicembre 2025, nonché per l'accertamento del diritto di accesso e la condanna dell'amministrazione al rilascio della documentazione. Nel corso del giudizio l'Azienda Sanitaria ha prodotto il provvedimento espresso di rigetto dell'istanza, adottato e inviato tramite PEC il 20 gennaio 2026. La ricorrente ha dichiarato di non averlo potuto visionare tempestivamente a causa di un problema informatico verificatosi nel passaggio tra il precedente e l'attuale indirizzo PEC censiti nel registro delle imprese. Ha quindi riconosciuto che, alla data di proposizione del ricorso, erano già decorsi i termini per impugnare il diniego espresso e ha rinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. L'amministrazione resistente e la società controinteressata costituita hanno aderito alla rinuncia, chiedendo tuttavia la condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., rilevando che la rinuncia era stata validamente proposta e che nessuna parte interessata alla prosecuzione si era opposta; al contrario, l'Azienda Sanitaria e la controinteressata costituita avevano espressamente aderito. Il Collegio ha escluso la compensazione delle spese e le ha poste a carico della società rinunciante, in applicazione dell'art. 84, comma 2, c.p.a. Il giudice ha inoltre ritenuto operante il principio di autoresponsabilità dell'operatore economico: il malfunzionamento informatico riconducibile a negligenza, imprudenza o disattenzione del destinatario non trasferisce sull'amministrazione le conseguenze della mancata conoscenza di una comunicazione PEC tempestivamente inviata all'indirizzo digitale censito. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 4.000,00, di cui euro 2.000,00 a favore dell'Azienda Sanitaria ed euro 2.000,00 a favore della società controinteressata costituita, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi; il ricorso era stato proposto per contestare il silenzio-diniego e ottenere l'accertamento del diritto di accesso.
art. 84 c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia ... Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La rinuncia validamente notificata e depositata, o resa in udienza, determina l'estinzione del processo quando nessuna parte interessata alla prosecuzione vi si oppone. Le spese degli atti di procedura compiuti restano a carico della parte rinunciante, salvo diversa decisione giustificata.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale, insieme all'art. 84 c.p.a., per la declaratoria di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo determina l'estinzione del giudizio quando è validamente effettuata e nessuna parte che abbia interesse alla prosecuzione si oppone; l'adesione delle altre parti esclude ogni ostacolo alla declaratoria di estinzione.
- In caso di rinuncia al ricorso, le spese degli atti di procedura compiuti sono, di regola, poste a carico della parte rinunciante, salvo che ricorrano specifiche ragioni per disporne la compensazione.
- L'operatore economico è tenuto a mantenere diligentemente funzionanti e aggiornati i propri recapiti digitali risultanti dai registri pubblici; le conseguenze della mancata conoscenza di una comunicazione PEC tempestivamente inviata dall'amministrazione all'indirizzo censito restano imputabili all'operatore quando il disservizio dipenda da sua negligenza, imprudenza o disattenzione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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