Cassazione Civile, Ordinanza n. 21515/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una procedura di gara pubblica per l'affidamento del servizio integrato energia e servizi connessi per pubbliche amministrazioni. Un raggruppamento temporaneo di imprese partecipò alla gara, ma fu poi escluso dalla stazione appaltante in ragione di vicende penali che avevano coinvolto un dirigente della committente e un socio della società partecipante, con conseguente applicazione di misure interdittive e straordinarie nei confronti della società esclusa, oltre all'escussione delle cauzioni provvisorie. L'esclusione fu confermata dal TAR e poi dal Consiglio di Stato. Contro la sentenza del Consiglio di Stato fu proposto ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile perché il giudice amministrativo ritenne che non vi fosse errore di fatto: la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE era stata già esaminata e motivatamente disattesa nella sentenza impugnata, sicché la censura investiva un errore di giudizio e non un errore revocatorio. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sostanza, violazione dei limiti esterni della giurisdizione e diniego di giustizia, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto percepire l'omessa pronuncia sull'istanza di rinvio pregiudiziale e rimettere la questione alla Corte di giustizia, poiché la fattispecie non sarebbe coperta dal precedente europeo richiamato dal giudice amministrativo. Ha inoltre chiesto in via subordinata il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia anche in questa sede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non denunciassero un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale o un vizio relativo ai limiti esterni della giurisdizione, ma mirassero in realtà a contestare la valutazione compiuta dal Consiglio di Stato sulla sussistenza dei presupposti della revocazione e sulla necessità del rinvio pregiudiziale. Tale valutazione appartiene al merito processuale e non è sindacabile in sede di ricorso ex art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c. La Corte ha anche osservato che la precedente sentenza del Consiglio di Stato aveva comunque esaminato il tema del rinvio alla Corte di giustizia, escludendolo motivatamente, e che la stessa richiesta di rinvio formulata nel ricorso era inammissibile. La società ricorrente è stata quindi condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
È richiamato come base del ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato nei soli limiti dei motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 362 c.p.c.
Delimita il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo ai soli vizi di giurisdizione, escludendo il controllo sul merito della valutazione dell'ammissibilità della revocazione.
art. 106 c.p.a.
È la norma che consente la revocazione delle sentenze del Consiglio di Stato; nel caso concreto il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 267 TFUE
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in presenza di dubbi interpretativi sul diritto dell'Unione.
art. 4, paragrafo 3, TFUE
Invocato a sostegno dei principi di leale cooperazione e dell'asserita esigenza di rinvio pregiudiziale.
art. 19, paragrafo 1, TUE
Richiamato in relazione all'obbligo degli Stati membri di assicurare tutela giurisdizionale effettiva.
art. 6, par. 1, CEDU
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione del diritto a un equo processo.
art. 13 CEDU
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto a un ricorso effettivo.
art. 38, comma 1, lettere c) ed f), d.lgs. n. 163 del 2006
Norma nazionale sulla partecipazione/esclusione dalle gare, oggetto della controversia sostanziale e del preteso contrasto con il diritto UE.
art. 45, paragrafo 2, lettera d), direttiva 2004/18/CE
È la disposizione di diritto UE la cui interpretazione sarebbe stata, secondo la ricorrente, dubbia e da rimettere alla Corte di giustizia.
art. 45 del d.lgs. n. 231 del 2001
Richiamato per la misura interdittiva applicata alla società a seguito delle vicende penali.
art. 32, comma 8, d.l. n. 90 del 2014 conv. in L. n. 114 del 2014
È richiamato per le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio disposte dal Prefetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato è ammissibile solo se deduce un effettivo vizio di giurisdizione; non è consentito trasformarlo in uno strumento di controllo sulla correttezza della valutazione compiuta dal giudice amministrativo circa l'ammissibilità della revocazione.
- L'errore revocatorio è configurabile solo se riguarda una svista percettiva su un fatto non controverso e non già esaminato dal giudice; resta escluso quando la doglianza investe l'apprezzamento, l'interpretazione o la valutazione giuridica degli atti.
- La mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia non integra di per sé omissione di pronuncia censurabile in revocazione se il giudice nazionale abbia esaminato la questione e l'abbia motivatamente respinta per ritenuta chiarezza del diritto applicabile o per altre ragioni processuali ostative.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale formulata dalle parti ha natura di sollecitazione al potere officioso del giudice e non costituisce una domanda autonoma sulla quale debba necessariamente pronunciarsi con statuizione espressa.
- La deduzione di un supposto contrasto con il diritto dell'Unione o di un'erronea interpretazione del precedente europeo attiene al merito della decisione e non consente, di per sé, di configurare eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo.
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