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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24718/2013 del 04/11/2013

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (responsabili civili)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in seguito al tamponamento da parte di un autocarro di proprietà di una società e assicurato presso una compagnia. Il Tribunale di Napoli aveva accolto parzialmente la domanda, applicando la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054, secondo comma, c.c. e condannando in solido la proprietaria del mezzo e l’assicuratore a pagare 1.971,83 euro. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 22 marzo 2011, depositata il 2 maggio 2011, aveva rigettato l’appello e confermato la decisione. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2054, secondo comma, c.c., 176, primo comma, e 149, primo comma, del codice della strada, sostenendo che la responsabilità dovesse essere posta a carico del conducente che aveva tamponato il veicolo che lo precedeva; 2) vizio di motivazione e violazione dell’art. 1226 c.c. in relazione alla liquidazione del danno, contestando la commisurazione al valore commerciale del veicolo e sostenendo che, pur essendo pacifiche la demolizione e l’eccessiva onerosità delle riparazioni, sussistessero i presupposti per liquidare il costo delle riparazioni, richiamando anche una consulenza tecnica; 3) omessa liquidazione dell’IVA, invocata quale componente del danno ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 633/1972; 4) violazione dell’art. 92 c.p.c. per la conferma della compensazione parziale delle spese di lite. Le intimate non hanno svolto attività difensiva in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso perché manifestamente infondato. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui sollecitava una diversa lettura delle risultanze probatorie: la ricostruzione della dinamica, l’accertamento delle condotte e della colpa e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito, se la motivazione è completa, corretta e logicamente coerente. Il secondo motivo è stato respinto: quando il costo delle riparazioni supera notevolmente il valore commerciale del veicolo, il giudice può limitare il risarcimento al valore per equivalente, per evitare un sacrificio eccessivo per il debitore e una locupletazione del danneggiato; nel caso concreto la valutazione del primo giudice, confermata in appello, non era stata specificamente censurata e il consulente aveva considerato il preventivo e il valore a nuovo del veicolo. Il terzo motivo è stato respinto perché l’IVA sulle riparazioni può essere riconosciuta quando il danno è liquidato in base ai relativi costi, non quando è liquidato secondo il valore commerciale del veicolo. Il quarto motivo è stato respinto: la Corte d’appello aveva giustificato la compensazione per metà delle spese con la consistente riduzione del quantum riconosciuto. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, poiché le intimate non avevano svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 2054, secondo comma, c.c.

    in quanto il ragionamento seguito dalla Corte Territoriale sarebbe in contrasto con la presunzione di responsabilità che de facto va posta a carico di colui il quale tampona il veicolo che precede, laddove ha ritenuto condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado circa l’operatività della presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c.

    La Corte non ha accolto la censura diretta a rivedere l’applicazione della presunzione di pari colpa, poiché la ricostruzione dell’incidente e la valutazione delle condotte e delle prove sono giudizi di merito, non riesaminabili in cassazione quando sorretti da motivazione logicamente adeguata.

  • art. 2058, secondo comma, c.c.

    Il ricorrente, nel formulare la censura, prescinde totalmente dall’orientamento di questa S.C., secondo cui a norma dell’art. 2058, secondo comma, c.c., il giudice, allorché sia richiesto il risarcimento in forma specifica può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

    La reintegrazione in forma specifica può essere sostituita dal risarcimento per equivalente quando il sacrificio economico necessario, considerate le circostanze concrete, sia eccessivo rispetto al valore del risarcimento per equivalente. Nel danno a un veicolo, il costo delle riparazioni notevolmente superiore al valore commerciale può giustificare la liquidazione in base a quest’ultimo.

  • art. 1226 c.c.

    Il secondo motivo di gravame è infondato.

    La Corte ha respinto la censura formulata anche in relazione all’art. 1226 c.c.; la decisione sulla liquidazione è stata fondata, in particolare, sulla possibilità di ricorrere al risarcimento per equivalente quando le riparazioni siano eccessivamente onerose.

  • art. 18 d.P.R. 633/1972

    Il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, ma solo qualora la liquidazione sia stata operata in base alle spese di riattazione il risarcimento comprende anche l’IVA; essendo in questo caso stato riconosciuto il valore commerciale del veicolo e non l’importo, non sarebbe possibile aggiungervi l’IVA, occorrente per le riparazioni.

    L’IVA sulle riparazioni è risarcibile quando il danno è liquidato assumendo come misura le spese di riparazione; non si aggiunge invece al valore commerciale del veicolo riconosciuto a titolo di risarcimento per equivalente.

  • art. 91 c.p.c.

    si configura la violazione del precetto di cui all’art. 91 cod. proc. civ. – che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione totale o parziale delle stesse, come consentito dal successivo art. 92 cod. proc. civ. – ogni qualvolta il giudice ponga, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vittoriosa.

    La violazione del principio di soccombenza ricorre quando le spese sono poste, anche in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, ferme le ipotesi di compensazione consentite dall’art. 92 c.p.c.

  • art. 92 c.p.c.

    Il giudice d’appello invece ha, nel caso in esame, ritenuto che la consistente riduzione nel quantum giustificava indubbiamente la compensazione delle spese di lite in ragione della metà.

    La consistente riduzione dell’importo risarcitorio riconosciuto può giustificare la compensazione parziale delle spese di lite.

  • art. 375 c.p.c.

    La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

    La norma è richiamata nel quadro della trattazione camerale del ricorso, ma il testo non espone un’autonoma interpretazione della sua disciplina.

  • art. 376 c.p.c.

    La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

    La norma è richiamata nel quadro della trattazione camerale del ricorso, ma il testo non espone un’autonoma interpretazione della sua disciplina.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

    La norma è richiamata in relazione alla procedura camerale seguita per il ricorso; la Corte non formula un principio interpretativo autonomo sulla disposizione.

  • art. 385 c.p.c.

    visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ.

    La disposizione è richiamata per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione; la Corte dichiara che nulla è dovuto, non avendo le intimate svolto attività difensiva.

Massime di principio

  • La ricostruzione della dinamica di un incidente stradale, l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti, della colpa e del nesso causale, nonché la graduazione delle responsabilità, sono valutazioni di merito e non sono sindacabili in cassazione se il ragionamento del giudice è completo, corretto e logicamente coerente.
  • Il giudice può liquidare per equivalente il danno a un veicolo, invece che riconoscere il costo delle riparazioni richieste a titolo di reintegrazione in forma specifica, quando il sacrificio economico necessario risulti eccessivamente oneroso rispetto al valore commerciale del mezzo; il risarcimento non deve tradursi in una locupletazione del danneggiato.
  • L’IVA relativa alle riparazioni costituisce componente risarcibile quando la liquidazione è commisurata alle spese di ripristino; non va aggiunta al risarcimento liquidato in base al valore commerciale del veicolo.
  • La consistente riduzione del quantum risarcitorio riconosciuto può giustificare la compensazione parziale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieRC autoRisarcimento e indennizzoImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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