Cassazione Civile, Ordinanza n. 6763/2014 del 21/03/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
La controversia riguardava un precetto di pagamento di € 1.632,62, intimato il 3 maggio 2007 da un avvocato per il recupero delle spese processuali distratte in suo favore con la sentenza n. 7 del 2007 del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Montecorvino Rovella, resa in una causa tra la resistente e un terzo. La sentenza conteneva anche una pronuncia di rilascio. Il titolo esecutivo era stato notificato unitamente al precetto di rilascio intimato dall’avvocato nell’interesse del proprio cliente, ma non era stato preventivamente o contestualmente notificato, quale titolo del credito per le spese, dal difensore distrattario. La destinataria del precetto propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; il Tribunale accolse l’opposizione, dichiarò nullo il precetto e condannò l’opposto alle spese. L’avvocato ricorse per cassazione con tre motivi, denunciando: violazione dell’art. 475 c.p.c.; vizio di motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; violazione degli artt. 479 e 654, secondo comma, c.p.c. Sosteneva, in sostanza, che il Tribunale non avesse considerato o motivato adeguatamente che il titolo esecutivo era stato notificato insieme al precetto di rilascio. La Corte ha esaminato unitariamente le censure, rilevando anche la genericità delle deduzioni e la mancata specifica indicazione degli atti su cui si fondavano.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale: la notificazione della sentenza effettuata insieme al precetto di rilascio, intimato dall’avvocato in nome o nell’interesse della parte vittoriosa, comunicava il titolo in relazione all’esecuzione per rilascio e alla relativa statuizione, ma non rendeva conoscibile al debitore che il procuratore distrattario intendesse procedere esecutivamente per il proprio autonomo credito relativo alle spese processuali. Il difensore distrattario, titolare di un rapporto autonomo con la parte soccombente per le somme liquidate, avrebbe dovuto notificare preventivamente o contestualmente la copia esecutiva della sentenza quale titolo del proprio credito; in mancanza, il precetto di pagamento era nullo. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 1.900,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 479 c.p.c.
considerato che la ratio dell’art. 479 cod. proc. civ. consiste nell’assicurare al debitore la conoscenza sia del titolo, sia del credito per il quale si intende procedere, la notificazione di una sola copia della sentenza, costituente titolo esecutivo in favore di uno dei contendenti (nella specie titolo per il rilascio di un immobile) e, per il capo di condanna alle spese, in favore del procuratore distrattario, effettuata unitamente al precetto intimato dal procuratore in nome (o nell’interesse) della parte vittoriosa, non assolve tale funzione relativamente al credito per spese processuali, spettante al procuratore, potendo riferirsi la notificazione esclusivamente al soggetto in nome (o nell’interesse) del quale è stato intimato il precetto e alla statuizione di condanna in favore dello stesso soggetto.
La notificazione del titolo deve rendere conoscibili al debitore tanto il titolo quanto il credito specifico per il quale si procede. La copia notificata insieme a un precetto intimato nell’interesse della parte vittoriosa non vale, di per sé, come notificazione del titolo a fondamento del distinto credito per spese spettante al procuratore distrattario.
art. 93 c.p.c.
In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, tant’è che rimane integra la facoltà di quest’ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.
La distrazione delle spese attribuisce al difensore un credito autonomo verso la parte soccombente, nei limiti della somma liquidata, senza estinguere il rapporto professionale con il cliente. Per agire esecutivamente su tale credito, il difensore distrattario deve far valere il titolo come riferito al proprio credito.
art. 366, n. 6, c.p.c.
I suddetti motivi, al limite dell’inammissibilità per la genericità delle deduzioni a sostegno, nonché per la mancata specifica indicazione degli atti su cui essi si fondano ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., (all’uopo non essendo sufficiente il mero riferimento al fascicolo di parte con relativo indice, prodotto in sede di merito e assolutamente inconferente il richiamo ad altro precetto successivo alla sentenza impugnata) sono manifestamente infondati.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali ciascuna censura si fonda; il mero rinvio al fascicolo di parte e al relativo indice non è sufficiente.
art. 617 c.p.c.
Con sentenza in data in data 10.05.2012 il Tribunale di Salerno, sez. distaccata di Montecorvino Rovella ha accolto l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., promossa da Giovanna Carucci avverso il precetto di pagamento di € 1.632,62 intimatole in data 03.05.2007 dall’avv. Dante De Sio in forza di sentenza n.7 del 2007 del Tribunale di Salerno-Montecorvino Rovella contenente pronuncia di distrazione delle spese in un giudizio vertente tra Giovanna Carucci e Ciro Carucci; ha, quindi, dichiarato la nullità dell’atto di precetto intimato dall’avv. De Sio senza la preventiva notifica della predetta sentenza n. 7 del 2007.
La norma è richiamata per identificare l’opposizione agli atti esecutivi proposta contro il precetto; il precetto privo della preventiva notificazione del titolo esecutivo pertinente al credito fatto valere è stato dichiarato nullo.
art. 475 c.p.c.
La circostanza, specificamente allegata da parte ricorrente, secondo cui il titolo esecutivo venne rilasciato in forma esecutiva ad esso avv. De Sio — prima ancora che carente sotto il profilo dell’autosufficienza — appare generica e inidonea a smentire il rilievo della mancata preventiva notifica del titolo esecutivo.
Il rilascio della copia in forma esecutiva al difensore non supplisce alla necessità di notificare il titolo al debitore in modo riferibile al credito per il quale il difensore distrattario intende procedere.
Massime di principio
- La notificazione del titolo esecutivo deve consentire al debitore di individuare sia il titolo sia il credito specifico azionato. La notificazione effettuata insieme a un precetto intimato dal difensore nell’interesse del cliente per un diverso capo della sentenza non vale anche per il credito autonomo del difensore distrattario relativo alle spese processuali.
- Il difensore beneficiario della distrazione delle spese è titolare, nei confronti della parte soccombente e nei limiti dell’importo liquidato, di un rapporto autonomo che gli attribuisce la legittimazione a intimare il precetto per quel credito; deve però notificare preventivamente o contestualmente la copia esecutiva della sentenza quale titolo del credito azionato.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure; il semplice richiamo al fascicolo di parte e al suo indice non soddisfa l’onere di specificità.
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