Ordinanza n. 207/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota del 6.3.2026, con la quale si è proceduto a comunicare la esclusione della impresa ricorrente dalla “Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs 36/2023 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso per il completamento dei lavori di separazione dei percorsi di accesso e zona triage per area medica presso il pronto soccorso Covid del padiglione De Maria nel P.O. "Santa Caterina Novella" di Galatina”. -OMISSIS-”; - del provvedimento di aggiudicazione della gara, allo stato sconosciuto, ove nelle more disposta; - di tutti gli atti e i provvedimenti (anche quelli eventuali di silenzio-rigetto) di gara, della lex specialis, per quanto lesivi degli interessi della ricorrente, compresi i verbali di gara; - di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non conoscibile che con i provvedimenti di cui ai punti precedenti sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione; e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove nelle more sottoscritto; nonché per il risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente per effetto dell’illegittimità dell’aggiudicazione della gara d’appalto de qua, con la disponibilità della ricorrente a subentrare nel contratto eventualmente stipulato ai sensi dell’art. 121 e ss. del codice del processo amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura negoziata per grave illecito professionale, omissione dichiarativa nel DGUE e inadeguatezza delle misure di self-cleaning
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato l’esclusione disposta dalla ASL Lecce, ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023, da una procedura negoziata senza bando, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per il completamento di lavori presso il pronto soccorso di un presidio ospedaliero. La stazione appaltante ha fondato l’esclusione sugli addebiti penali contestati all’amministratore unico e direttore tecnico dell’impresa, relativi a falsità e truffa aggravata, consistenti nell’asserito frazionamento fraudolento di un intervento e nella retrodatazione di documenti contrattuali e certificativi. Ha inoltre rilevato l’omessa indicazione nel DGUE dell’avviso di garanzia e ha ritenuto tali condotte idonee a compromettere l’integrità e l’affidabilità professionale dell’operatore. Infine, ha giudicato insufficienti le misure di self-cleaning, poiché il medesimo soggetto continuava a ricoprire molteplici ruoli chiave nella società. L’impresa ha sostenuto che l’omissione fosse una mera dimenticanza e ha contestato la valutazione di inaffidabilità e l’inadeguatezza delle misure adottate, chiedendo cautelarmente la sospensione dell’esclusione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che il giudizio prognostico della stazione appaltante sull’inaffidabilità professionale dell’impresa, sebbene sinteticamente formulato, fosse coerente con il contenuto e il disvalore degli addebiti riportati nella richiesta di rinvio a giudizio emessa nei confronti dell’amministratore unico, e idoneo a integrare la fattispecie del grave illecito professionale. Ha attribuito specifica rilevanza escludente all’omessa dichiarazione nel DGUE dell’avviso di garanzia, richiamando l’art. 98, comma 5, del codice dei contratti pubblici: le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella medesima gara possono supportare la valutazione della gravità dell’illecito professionale. Ha escluso che l’omissione potesse essere giustificata come mera dimenticanza, poiché la completezza delle dichiarazioni è rimessa alla diligente condotta dell’operatore economico, anche a tutela della concorrenza e della par condicio. Ha infine ritenuto adeguatamente motivato e non macroscopicamente irragionevole il giudizio di insufficienza delle misure di self-cleaning, considerato che, al momento dell’esclusione, il soggetto interessato continuava a ricoprire tutti i principali ruoli societari. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per il 28 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
Individua la procedura negoziata senza bando utilizzata per l’affidamento dei lavori, senza costituire il fondamento decisivo della valutazione cautelare.
art. 95 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa dell’esclusione dell’operatore economico.
art. 98 d.lgs. 36/2023
Disciplina il grave illecito professionale quale fattispecie escludente e, in particolare, consente di utilizzare le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara come supporto alla valutazione della gravità.
art. 98, comma 5, d.lgs. 36/2023
Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3
L’omessa indicazione nel DGUE dell’avviso di garanzia può concorrere alla valutazione della gravità dell’illecito professionale e sostenere l’esclusione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR, respinta per assenza del fumus boni iuris.
art. 121 e ss. c.p.a.
Richiamati nella domanda per la declaratoria di inefficacia del contratto e per l’eventuale subentro, senza essere oggetto di decisione nella fase cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudizio della stazione appaltante sull’affidabilità professionale dell’operatore può integrare il fumus dell’esclusione per grave illecito professionale quando risulti coerente con la natura e il disvalore degli addebiti emergenti dagli atti penali, anche se la motivazione è formulata sinteticamente.
- L’omessa dichiarazione nel DGUE di circostanze rilevanti per l’affidabilità professionale può essere utilizzata, ai sensi dell’art. 98, comma 5, del d.lgs. 36/2023, come elemento di supporto alla valutazione della gravità dell’illecito professionale.
- L’operatore economico non può giustificare come mera dimenticanza l’omissione di dichiarazioni dovute nel corso della gara, poiché risponde della completezza e diligenza delle proprie dichiarazioni, anche in funzione della tutela della concorrenza e della par condicio.
- Le misure di self-cleaning possono essere ritenute insufficienti quando il soggetto cui sono riferiti gli addebiti continua, al momento dell’esclusione, a ricoprire contemporaneamente ruoli societari chiave, purché la valutazione della stazione appaltante sia adeguatamente motivata e non macroscopicamente irragionevole.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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