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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 798/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo A) e, per quattro di essi, anche per bancarotta semplice (capo C), contestando in particolare: 1) la qualificazione dell'operazione (contratto preliminare del 2004 e pagamenti anticipati) come atto distrattivo e la mancata ricostituzione integrale del patrimonio (teoria della "bancarotta riparata"); 2) vizi di motivazione circa l'elemento soggettivo e la responsabilità degli amministratori; 3) l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fallimentare; 4) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 5) l'estinzione per prescrizione del reato di bancarotta semplice; 6) la determinazione delle pene accessorie fallimentari in base a norma poi dichiarata incostituzionale (art. 216, ultimo comma R.D. n.267/1942). Alcuni difensori hanno inoltre censurato la mancata valutazione di prove e perizie, ed hanno chiesto l'annullamento o la riforma delle statuizioni sanzionatorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato nel resto i ricorsi inammissibili e ha rigettato le censure sostanziali riguardanti la configurazione della bancarotta distrattiva e la responsabilità degli imputati: dunque le condanne di merito sono rimaste confermate. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente i ricorsi limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari: ha annullato con rinvio la sentenza esclusivamente nella parte relativa alla durata delle pene accessorie applicate per il reato di bancarotta fraudolenta per tutti gli imputati, perché tale determinazione era stata effettuata richiamando l'ultimo comma dell'art. 216 R.D. n.267/1942, norma poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n.222/2018); per il resto i motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati. Inoltre i ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel grado di legittimità.

Norme richiamate

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 216 (ultimo comma)

    la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa

    la Corte costituzionale (sent. n.222/2018) ha dichiarato incostituzionale la parte che fissava automaticamente la durata a dieci anni; conseguentemente la Corte di legittimità ha disposto che la durata delle pene accessorie deve essere concretamente determinata dal giudice in base ai criteri dell'art.133 cod. pen.; la determinazione che si fonda sulla norma dichiarata incostituzionale è illegale e rilevabile d'ufficio

  • Legge fallimentare, art. 219, comma 1

    l'aggravante richiede che l'atto abbia determinato una significativa diminuzione del patrimonio della fallita ed un pregiudizio concreto alla massa creditoria; la Corte ha osservato che azioni 'riparatorie' devono reintegrare integralmente il patrimonio in favore dell'intera massa creditoria per escludere l'aggravante

  • Legge fallimentare, art. 223

    norma richiamata nei ricorsi in relazione alla disciplina della bancarotta e delle relative sanzioni; la Corte ha tratto in diritto i criteri interpretativi in tema di bancarotta riparata e responsabilità degli amministratori

  • Codice penale, art. 133

    criteri per la determinazione della pena (circostanze, gravità del fatto, personalità dell'agente) che devono guidare il giudice nella determinazione autonoma e motivata delle pene accessorie dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art.216

  • Codice penale, art. 62-bis

    riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia fornito sufficiente motivazione sul diniego delle attenuanti

  • Codice penale, art. 157

    norma sulla prescrizione; la Corte ha esaminato la sospensione dei termini per atti difensivi e rinvii, confermando che, con le sospensioni computate, la prescrizione non era maturata al momento della sentenza di appello

  • Codice di procedura penale, artt. 531 e 605

    richiamati nei motivi di ricorso in relazione a questioni processuali e alla valutazione dei termini di prescrizione e degli atti processuali; la Corte ha valutato la correttezza dell'applicazione delle relative norme di sospensione

Massime di principio

  • La 'bancarotta riparata' è riconosciuta solo se la reintegrazione patrimoniale è effettiva, integrale e posta in favore dell'intera massa creditoria prima della dichiarazione di fallimento; pagamenti che beneficiano un solo creditore (anche se rilevanti) non escludono di per sé la bancarotta distrattiva
  • Spetta all'amministratore/difesa provare che l'atto riparatorio abbia eliminato integralmente il pregiudizio per tutti i creditori; mere ricadute indirette o generiche non sono sufficienti
  • Dopo la sentenza di incostituzionalità dell'ultimo comma dell'art.216 R.D. n.267/1942, la durata delle pene accessorie fallimentari deve essere determinata dal giudice con motivazione autonoma e applicando i criteri dell'art.133 cod. pen.; richiamare la norma ormai incostituzionale rende la comminazione delle pene accessorie illegale e motivo di annullamento
  • Le questioni di merito riguardanti la valutazione della prova e il bilanciamento delle circostanze sono in larga parte insindacabili in Cassazione se il giudice di merito ha dato motivazione congrua; le censure generiche o la semplice richiesta di rivalutazione delle prove sono spesso inammissibili
  • La prescrizione va valutata tenendo conto delle sospensioni per attività difensive e rinvii: il calcolo formale può far maturare o meno la prescrizione anche dopo la pronuncia del grado di appello, ma la Cassazione non annulla sentenze per prescrizione sopravvenuta alla sentenza impugnata
  • Quando la condotta riparatoria consiste in estinzioni di debiti tramite il garante, occorre verificare se le somme siano effettivamente entrate nel patrimonio sociale e in che misura abbiano beneficiato la massa creditoria complessiva; l'intento del pagante (evitare responsabilità personali) non esclude automaticamente l'effetto riparatorio, ma l'effetto oggettivo è decisivo

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