Cassazione Civile, Ordinanza n. 25197/2023 del 24/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
Un avvocato aveva prestato attività difensiva nell’interesse di un’associazione sportiva dilettantistica in un procedimento disciplinare federale. Concluso l’incarico, otteneva decreto ingiuntivo per i compensi professionali contro l’associazione e, dopo il rigetto dell’opposizione dell’ente, notificava precetto sia all’associazione sia ai soggetti che avevano agito per conto di essa. Questi ultimi proponevano opposizione all’esecuzione, sostenendo che non fosse applicabile l’art. 38 c.c. nel caso concreto e che, comunque, il credito verso il garante fosse estinto per decadenza ex art. 1957 c.c., poiché il creditore non aveva promosso tempestive iniziative giudiziali contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. Il ricorrente per cassazione censurava la sentenza d’appello deducendo violazione degli artt. 38, 1182, 1957 e 2957 c.c., assumendo che, in assenza di pattuizione sul compenso, il credito del professionista sarebbe divenuto esigibile solo con il titolo giudiziale che ne accertava l’ammontare, e non già con la sola conclusione della prestazione; pertanto, il termine semestrale dell’art. 1957 c.c. avrebbe dovuto decorrere da quel momento successivo. Contestava inoltre il richiamo all’art. 2957 c.c., sostenendo la diversità di ratio tra prescrizione presuntiva del compenso professionale e decadenza del fideiussore.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha affermato che, ai fini dell’art. 1957 c.c., la scadenza dell’obbligazione principale coincide con il momento in cui il professionista ha esaurito la propria attività, cioè con la pubblicazione del provvedimento definitivo che chiude l’affare affidato; da tale data decorre il termine semestrale per proporre istanze giudiziali contro il debitore principale. Ha inoltre precisato che sono idonee solo iniziative giudiziali, non essendo sufficiente una diffida o una nota pro forma, e che nel caso concreto il primo atto giudiziale era stato promosso oltre il termine, nel 2015. Perciò la decadenza ex art. 1957 c.c. era maturata e la decisione di merito è stata confermata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
si difende ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
richiamato solo per la modalità di difesa personale della parte, senza incidenza sulla ratio decidendi
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.
norma processuale che regola la trattazione in camera di consiglio
art. 615 c.p.c.
proposero opposizione ex art.615 cod. proc. civ.
richiamato quale rimedio esperito per contestare l’esecuzione
art. 38 c.c.
eccependo l’inapplicabilità del secondo comma dell’art. 38 cod. proc. civ.
menzionato come oggetto di censura, ma la Corte non vi fonda la decisione finale
art. 1957 c.c.
termine di decadenza decorre nte ‹‹ dalla scadenza dell’obbligazione principale››
la scadenza coincide con l’esigibilità del credito; per il compenso professionale, essa si identifica con l’esaurimento dell’incarico e la pubblicazione del provvedimento definitivo, da cui decorre il termine semestrale entro cui il creditore deve proporre istanze giudiziali contro il debitore principale
art. 2957 c.c.
disciplina la prescrizione presuntiva relativa alle competenze dovute agli avvocati
serve come parametro per individuare il momento di conclusione della prestazione professionale, ma la sua disciplina è distinta dalla decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.
art. 1182 c.c.
Violazione e falsa applicazione ... degli articoli 38, 1182, 1957 e 2957 c.c.
richiamato nel motivo senza che la Corte sviluppi un autonomo principio su tale norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
norma applicata per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 2957, secondo comma, c.c.
f a decorre re la prescrizione presuntiva del diritto al compenso dalla conclusione del giudizio
la conclusione del giudizio fa presumere l’immediata esigibilità del compenso professionale, in mancanza di diversa pattuizione
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 1957 c.c., la "scadenza dell’obbligazione principale" coincide con il momento in cui il credito diviene esigibile, e per il compenso dell’avvocato tale momento si identifica, in via ordinaria, con l’esaurimento dell’incarico professionale e la pubblicazione del provvedimento definitivo che chiude l’affare.
- La conclusione della prestazione professionale determina l’esigibilità del compenso anche se l’ammontare non sia stato ancora liquidato giudizialmente; la successiva quantificazione del credito non sposta il dies a quo del termine di decadenza ex art. 1957 c.c.
- Per evitare la decadenza del fideiussore ex art. 1957 c.c., il creditore deve proporre entro sei mesi una vera e propria istanza giudiziale contro il debitore principale; non sono sufficienti atti stragiudiziali, diffide, note pro forma o precetti non seguiti da esecuzione.
- La ratio dell’art. 1957 c.c. è tutelare il garante dall’aggravamento del rischio derivante dall’inerzia del creditore; perciò eventuali pattuizioni o dilazioni tra creditore e debitore principale non incidono sul termine di decadenza in favore del fideiussore.
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