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Sentenza

Sentenza n. 8581/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- datato 27/04/2022, notificato al ricorrente in data 04/08/2022, con il quale il Ministero dell'Interno decretava il respingimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal medesimo; b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202214736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato sui precedenti penali dei figli maggiorenni della coniuge conviventi con il richiedente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992, la violazione dell’art. 97 Cost. e il vizio di eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione avesse fondato il diniego esclusivamente sulle vicende penali dei due figli maggiorenni della moglie, conviventi con lui, senza accertare l’esistenza di elementi concreti idonei a dimostrare una sua condivisione dei valori o degli schemi devianti riferibili ai figli. Ha inoltre evidenziato di non avere con essi un rapporto educativo diretto, di non essere mai stato imputato o condannato in procedimenti penali e che, per uno dei figli, risultava soltanto una notizia di reato, senza condanna, circostanza inidonea a dimostrare la colpevolezza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il diniego, disponendo il riesame dell’istanza. Il Collegio ha riconosciuto l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione delle domande di cittadinanza, precisando tuttavia che tale discrezionalità è soggetta a sindacato giurisdizionale pieno ed effettivo, nei limiti dei vizi compatibili con la natura discrezionale del potere. Nel caso concreto, il richiedente viveva in Italia da oltre vent’anni, vi era entrato legalmente per lavoro subordinato, aveva ottenuto un permesso di soggiorno illimitato e non risultava coinvolto in procedimenti penali. A fronte di plurimi elementi indicativi del suo corretto e armonico inserimento nella comunità nazionale, l’Amministrazione aveva attribuito efficacia ostativa ai soli pregiudizi penali dei figli maggiorenni della coniuge conviventi. Secondo il TAR, il provvedimento non conteneva una valutazione concreta, logica e individualizzata circa la capacità delle condotte dei figli di trasmettere il proprio disvalore al richiedente, né dimostrava l’automatica condivisione, da parte sua, dei valori o delle condotte devianti. Il diniego risultava pertanto fondato su elementi non idonei e su una valutazione illogica. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    La concessione della cittadinanza per residenza comporta una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che deve tuttavia essere concreta, logica e individualizzata e non può fondarsi automaticamente su fatti riferibili a terzi.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento impone che la valutazione amministrativa sia coerente, razionale e adeguatamente riferita alla posizione personale del richiedente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria da remoto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza, l’ampia discrezionalità amministrativa non esclude un sindacato giurisdizionale pieno ed effettivo sulla razionalità, coerenza e adeguatezza degli elementi posti a fondamento del diniego.
  • I precedenti penali o le condotte illecite di familiari conviventi non possono determinare automaticamente il diniego della cittadinanza a carico del richiedente: l’Amministrazione deve verificare in concreto se tali fatti siano idonei a trasmettere il proprio disvalore nella sfera personale dell’istante.
  • La valutazione dei fatti riferibili a terzi deve essere individualizzata e logicamente motivata, mediante l’indicazione di elementi concreti che dimostrino la condivisione o il sostegno delle condotte devianti da parte del richiedente.
  • Quando il procedimento evidenzia plurimi e univoci elementi di corretto inserimento nella comunità nazionale e l’assenza di precedenti penali del richiedente, il diniego non può fondarsi esclusivamente su vicende penali di familiari maggiorenni senza una specifica valutazione della loro effettiva incidenza sulla posizione dell’istante.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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